La Corte Europea dei Diritti dell’Uomo (di seguito, la "Corte") ha stabilito, con provvedimento del 17 ottobre 2019, che l’utilizzo delle telecamere nascoste nei luoghi di lavoro, ove ricorrano determinati presupposti, non viola la privacy dei dipendenti. La Corte si è pronunciata in merito al ricorso presentato da cinque cassieri di una catena di supermercati spagnola, che erano stati licenziati dopo essere stati ripresi mentre rubavano alcune merci. La Corte ha rilevato, in particolare, che i tribunali spagnoli avevano attentamente bilanciato i diritti dei ricorrenti - dipendenti della catena di supermercati sospettati di furto - e quelli del datore di lavoro, e avevano effettuato un esame approfondito della base giuridica sottesa alla videosorveglianza. Un argomento chiave addotto dai ricorrenti era che non erano stati informati preventivamente in merito alla presenza di telecamere, nonostante l’obbligo previsto dalla legge. Tuttavia la Corte ha ritenuto che tale misura fosse chiaramente giustificata da un ragionevole sospetto di condotte scorrette e dalle perdite subite, tenuto conto dell'entità e delle conseguenze della misura. Pertanto, i giudici nazionali non hanno ecceduto il loro potere discrezionale (il c.d. “margine di discrezionalità”) nel ritenere il controllo effettuato tramite telecamere nascoste, proporzionato e legittimo. In ogni caso, occorre evidenziare che la videosorveglianza occulta è ammessa solo a fronte di “gravi illeciti” e con modalità spazio-temporali tali da limitare al massimo l’incidenza del controllo sul lavoratore. Non può dunque diventare una pratica ordinaria. La rigorosa proporzionalità e non eccedenza dei controlli sul lavoro, compresi quelli effettuati fini difensivi, resta, per la Corte, il requisito fondamentale per la loro legittimità e devono sempre essere garantite dal datore di lavoro, nel rispetto del principio di accountability.