In data 12 maggio 2022, il Garante per la protezione dei dati personali (il “Garante” o l’“Autorità”) ha emesso un’ordinanza ingiunzione nei confronti del Comune di Villabate (il “Comune”), sanzionandolo all’esito di un’istruttoria con cui ha accertato l’illiceità del trattamento dei dati personali di un ex dipendente e la mancanza di una valida designazione di un responsabile della protezione dei dati (“DPO”), in violazione degli artt. 5, par. 1, lett. a), 6 nonché gli artt. 37, parr. 1, lett. a), 7 e 38, par. 6, del Regolamento UE 679/2016 (“GDPR”). Con riferimento ai profili menzionati, trovano inoltre applicazione le “Linee Guida sul consenso ai sensi del Regolamento UE 2016/679”, adottate dall’EDPB nel 2020, le “Linee Guida sui responsabili per la protezione dei dati”, adottate dal Gruppo di lavoro Art. 29 nel 2016, nonché le “FAQ sul Responsabile della Protezione dei dati in ambito pubblico”, adottate dal Garante. Descrizione del fatto Il procedimento ha avuto origine dal reclamo presentato da parte di un ex dipendente del Comune (l’”Interessato”), attraverso il quale il medesimo aveva rappresentato che il Comune, nella persona dell’allora responsabile del settore Affari Generali, aveva inviato informazioni connesse al pignoramento del quinto del suo stipendio. Il responsabile del Comune, infatti, aveva comunicato tali informazioni al nuovo datore di lavoro dell’Interessato, e lo aveva informato dell’“esistenza di presunti pignoramenti”, nonché dell’”esistenza di un residuo di presunto debito […] scaduto e non trasmissibile fra le due amministrazioni”. Il Comune aveva altresì contattato – per erronea convinzione che fosse un atto dovuto – l’istituto bancario creditore dell’Interessato informandolo non solo dell’avvenuta cessazione del rapporto di lavoro con l’Interessato stesso, ma anche di una serie di ulteriori informazioni di carattere personale a questo riferite, quali la proroga del periodo di aspettativa, la specifica ragione della cessazione del rapporto di lavoro per dimissioni volontarie e gli estremi del nuovo datore di lavoro. Alla luce di quanto sopra e al fine di ricevere apposita tutela, l’Interessato si era pertanto rivolto al Garante, lamentando altresì che il Comune non aveva provveduto a designare un DPO o che, comunque, non aveva reso pubblici i dati di contatto, avendo l’Interessato stesso appreso solo in via informale che il soggetto individuato fosse la stessa responsabile del settore Affari Generali del Comune. Conclusioni del Garante A seguito dell’attività istruttoria, il Garante ha rilevato quanto segue: Le dichiarazioni in merito al trattamento, rese dal Comune nel corso dell’istruttoria, seppur meritevoli di considerazione, non sono state ritenute sufficienti per il superamento delle violazioni contestate riguardanti l’illiceità del trattamento di dati personali effettuato dal Comune, nonché per il mancato assolvimento degli obblighi relativi al DPO. Il Garante ha, infatti, evidenziato che il Comune (i) aveva comunicato a terzi i dati personali dell’Interessato in assenza di un’idonea base giuridica; (ii) non aveva tempestivamente adempiuto all’obbligo di designare un DPO; (iii) aveva nominato un DPO in posizione di conflitto d’interessi; (iv) aveva omesso di comunicare al Garante i dati di contatto del DPO; e (v) aveva omesso di pubblicare i dati di contatto del DPO sul proprio sito web istituzionale. Con riferimento all’obbligo di designare un DPO nell’ambito pubblico, giova ricordare che l’Autorità, già in passato, aveva sanzionato la pubblica amministrazione – nello specifico il MiSE – per non aver, inter alia, designato il DPO entro il termine stabilito (vale a dire il maggio 2018, data di piena applicazione del GDPR) e per avere provveduto alla nomina e alla comunicazione al Garante dei dati di contatto con notevole ritardo[1]. La sanzione amministrativa Alla luce di quanto sopra, il Garante ha comminato una sanzione pari a Euro 6.000, ritenendo tale cifra effettiva, proporzionata e dissuasiva. [1] Cfr. ordinanza di ingiunzione del Garante n. 54 dell’11 febbraio 2021, emessa nei confronti del Ministero dello Sviluppo Economico.