Direttiva antiriciclaggio e protezione dati: il recente intervento della Corte di Giustizia Europea

30 Novembre 2022

I giudici della Corte di Giustizia dell’Unione europea (“CGUE”), con la sentenza dello scorso 22 novembre, hanno considerato “invalida” la disposizione della direttiva antiriciclaggio[1] (la “Direttiva Antiriciclaggio”) ai sensi della quale gli Stati rendono accessibili al pubblico le informazioni sulla titolarità effettiva delle società e delle altre entità giuridiche costituite nel loro territorio.

Il provvedimento in esame è parte integrante di un complesso di regole comunitarie in materia di prevenzione e contrasto del riciclaggio e del finanziamento del terrorismo finalizzato ad armonizzare la normativa interna degli Stati Membri in un settore che spesso si caratterizza per l’elemento della transnazionalità nella commissione dei reati. La matrice transnazionale di numerosi fatti di riciclaggio e finanziamento del terrorismo ha, infatti, condotto il Legislatore Europeo ad interessarsi e a disciplinare il fenomeno sin dagli anni ’90 al fine di garantire azioni efficaci di contrasto dinnanzi a fatti che possono cagionare danni economici di rilevante entità per gli Stati Membri.

Il caso

La pronuncia in esame trae origine dall’approvazione, nel 2019, di una legge lussemburghese[2] che, in conformità a quanto previsto dalla Direttiva Antiriciclaggio, istituiva un Registro dei titolari effettivi (“Registro”)nel quale dovevano essere iscritte e conservate informazioni relative alla titolarità effettiva delle entità registrate, alcune delle quali, risultavano accessibili, attraverso Internet, al pubblico.

In tale contesto, una società lussemburghese e un titolare effettivo di una società lussemburghese presentavano due ricorsi al Tribunale circoscrizionale contro Luxembourg Business Registers, in quanto avevano chiesto a quest’ultimo, senza successo, di limitare l'accesso del pubblico alle informazioni che li riguardavano.

Il Tribunale, ritenendo che la divulgazione di tali informazioni fosse idonea a comportare un rischio sproporzionato di violazione dei diritti fondamentali dei titolari effettivi coinvolti, sottoponeva alla CGUE alcune questioni pregiudiziali aventi ad oggetto, da un lato, l’interpretazione di alcune disposizioni della Direttiva Antiriciclaggio e, dall’altro, un giudizio relativo alla validità di queste ultime alla luce della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea (“Carta”).

Investita della questione, la CGUE, con sentenza del 22 novembre 2022 nelle cause riunite n. C-37/20 e C-601/20, ha considerato “invalida” la disposizione della Direttiva Antiriciclaggioai sensi della quale gli Stati rendono accessibili al pubblico le informazioni contenute nel Registro relative alla titolarità effettiva delle società e delle altre entità giuridiche costituite nel loro territorio.

Per i giudici della CGUE, infatti, la disposizione in oggetto implica una grave ingerenza nei diritti garantiti dagli artt. 7 e 8 della Carta, rispettivamente il diritto alla vita privata e alla protezione dei dati personali.

Nello specifico, prosegue la CGUE, le informazioni divulgate grazie all’accessibilità del Registro al pubblico consentirebbero a un numero potenzialmente illimitato di persone di ricevere informazioni in merito alla situazione materiale e finanziaria del titolare effettivo, esponendo i dati personali delle persone interessate a un eventuale utilizzo abusivo, aggravato dalla circostanza che, una volta messi a disposizione del pubblico, tali dati potrebbero essere non solo liberamente consultati, ma anche conservati e diffusi.

Sebbene la CGUE ha ricordato che (i) lo scopo della Direttiva in esame è quello di prevenire il riciclaggio di denaro e il finanziamento del terrorismo attraverso una maggiore trasparenza, da intendersi come un “obiettivo di interesse generale” e quindi idoneo a giustificare ingerenze nei diritti fondamentali sanciti agli artt. 7 e 8 della Carta; (ii) l’accesso del pubblico alle informazioni sulla titolarità effettiva è funzionale alla realizzazione di tale obiettivo, tuttavia, nel caso di specie, la stessa Corte ha ritenuto che l’accesso del pubblico alle informazioni sulla titolarità effettiva abbia dato luogo a un’ingerenza nei diritti di cui agli artt. 7 e 8 della Carta non limitata allo stretto necessario né proporzionata all’obiettivo perseguito.

Infatti, a parere della CGUE, l’attuale regime della Direttiva Antiriciclaggio rappresenterebbe - rispetto al regime vigente anteriormente alla stessa (nell’ambito del quale, per accedere ai dati, era necessario dimostrare l’esistenza di un legittimo interesse) - una lesione considerevolmente più grave dei diritti fondamentali di cui agli artt. 7 e 8 della Carta e ciò senza che tale aggravamento sia compensato dagli eventuali benefici nella lotta contro il riciclaggio di denaro e il finanziamento del terrorismo.

La CGUE ha infine aggiunto che le disposizioni facoltative che consentono agli Stati membri, rispettivamente, di subordinare la messa a disposizione delle informazioni sulla titolarità effettiva ad una registrazione online e di prevedere, in circostanze eccezionali, talune deroghe all’accesso del pubblico a tali informazioni, non sono, di per sé, idonee a dimostrare né una ponderazione equilibrata tra l’obiettivo di interesse generale perseguito e i diritti fondamentali sanciti agli articoli 7 e 8 della Carta, né l’esistenza di sufficienti garanzie che consentano alle persone interessate di tutelare efficacemente i loro dati personali contro i rischi di abusi.

Ciò premesso, sarebbe auspicabile un intervento del Legislatore Europeo che, prendendo spunto dalle indicazioni fornite dalla CGUE, indichi agli Stati Membri interventi normativi idonei a garantire un bilanciamento tra gli interessi di cui agli artt. 7 e 8 della Carta e l’esigenza – anch’essa individuata dalla normativa comunitaria e interna agli Stati stessi – di effettuare efficaci controlli sul titolare effettivo.


[1] Direttiva (UE) 2015/849, così come modificata dalla direttiva (UE) 2018/843.

[2] Loi du 13 janvier 2019 instituant un Registre des bénéficiaires effectifs (mémorial A 15) (Law of 13 January 2019 establishing a Register of Beneficial Ownership).

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