Lo scorso 26 novembre 2021, è stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale il decreto legislativo di attuazione della Direttiva (UE) 2019/770 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 maggio 2019, relativa a determinati aspetti dei contratti di fornitura di contenuto digitale e di servizi digitali (D.lgs. 173/2021, di seguito, per brevità, il “Decreto”). Il Decreto ha introdotto nuove disposizioni nel Codice del Consumo (i.e. Dlgs. n. 206 del 2005). In particolare, dopo il capo I del titolo III della parte IV del Codice del Consumo, il Decreto ha aggiunto il capo I-bis dedicato ai "contratti di fornitura di contenuto digitale e di servizi digitali" composto dagli artt. dal 135-octies all’art. 135-vicies ter. In termini generali, il capo 1-bis del Decreto in commento disciplina taluni aspetti dei contratti di fornitura di contenuto digitale o di servizi digitali conclusi tra consumatore e professionista, fra i quali si segnalano: (i) la conformità del contenuto digitale o del servizio digitale al contratto, (ii) i rimedi per i difetti di conformità del contenuto digitale o del servizio digitale o di mancata fornitura degli stessi, (iii) le modalità di esercizio di tali rimedi, nonché (iv) la modifica del contenuto digitale o del servizio digitale. Tuttavia, la novità principale del provvedimento è introdotta dall'art. 135-octies, comma 4 del Decreto, ai sensi del quale le disposizioni del Decreto si applicano anche ai contratti in cui il professionista fornisce un contenuto/servizio digitale al consumatore e quest’ultimo fornisce dati personali al professionista (fatto salvo il caso in cui tali dati personali siano trattati esclusivamente dal professionista ai fini della fornitura del contenuto/servizio digitale o per assolvere obblighi di legge cui è soggetto il professionista e quest’ultimo non tratti tali dati per scopi diversi da quelli previsti). Per effetto del menzionato Decreto e a partire dal 1° gennaio 2022, viene quindi esteso l’ambito di applicazione delle disposizioni a tutela del consumatore anche nelle ipotesi in cui lo stesso utilizzi i propri dati personali per usufruire di contenuti/servizi digitali. Tuttavia, come altresì precisato nel Considerando 38 della Direttiva (UE) 2019/770 (la "Direttiva"), la stessa (e quindi anche il Decreto) non disciplina le condizioni per il trattamento lecito dei dati personali, "di conseguenza, qualsiasi trattamento di dati personali in relazione a contratti rientranti nell’ambito di applicazione della Direttiva, è lecito solo se è conforme alle disposizioni del Regolamento (UE) 2016/679".