Con provvedimento del 15 novembre 2018 n. 9059949, l’Autorità Garante per la protezione dei dati personali (il "Garante") ha avvisato l’Agenzia delle entrate (l'"Agenzia") che i trattamenti di dati personali effettuati nell’ambito della fatturazione elettronica presentano numerose criticità rispetto alla conformità alla normativa vigente. Alla luce di ciò, il Garante ha chiesto all’Agenzia di essere informato con urgenza sulle modalità con cui quest’ultima intenda rendere la fatturazione elettronica compliant alla normativa applicabile in materia di protezione dei dati personali.
Stando a quanto riferito dal Garante, l’obbligo di fatturazione elettronica – che, a partire dal 1 gennaio 2019, verrà esteso anche alle operazioni effettuate tra operatori IVA e alle operazioni tra operatori IVA e consumatori – presenterebbe nell'attuale formulazione un rischio elevato per i diritti e le libertà degli interessati, comportando un trattamento obbligatorio, generalizzato e di dettaglio di dati personali, anche ulteriori rispetto a quelli necessari a fini fiscali, relativi ad ogni aspetto della vita quotidiana della totalità della popolazione, e pertanto non proporzionato all’obiettivo di interesse pubblico, pur legittimo, perseguito.
È possibile visualizzare il provvedimento del Garante in versione integrale al seguente link. Di seguito, per comodità, si riassumono alcune delle principali criticità rilevate dal Garante:
Da ultimo, il Garante ha evidenziato come una previa consultazione avrebbe potuto garantire fin dalla progettazione l’avvio del nuovo obbligo di fatturazione con modalità e garanzie conformi alla normativa vigente.
L’Agenzia ha dichiarato che risponderà prontamente alle osservazione mosse dal Garante per cui ci si domanda se il provvedimento di quest'ultima possa comportare una proroga dell’obbligo di fatturazione elettronica, dal momento che le criticità riscontrate potranno difficilmente essere risolte in così breve tempo, e fermo restando che i trattamenti di dati personali effettuati nell’ambito della fatturazione elettronica, così come attualmente delineati, possono violare le disposizioni di cui agli artt. 5, 6, § 3, lett. b), 9, § 2, lett. g), 13, 14, 25 e 32 del GDPR. Senza dimenticare un’eventuale responsabilità civile per danni subiti ai sensi dell’art. 82 GDPR.