La Corte europea dei diritti dell’uomo e la protezione dei dati personali – Case law

22 Maggio 2020

La Corte europea dei diritti dell’uomo (“Corte EDU” o “Corte”) è un organo giurisdizionale internazionale, istituito nel 1959 dalla Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali (“CEDU” o “Convenzione”). La Corte EDU svolge principalmente due diverse funzioni:

  1. funzione contenziosa, nell’ambito delle controversie presentate sia con ricorsi individuali sia con ricorsi da parte degli Stati contraenti nei quali si lamenti la violazione di una delle disposizioni della CEDU o dei suoi protocolli addizionali. Svolge in tale contesto un ruolo sussidiario rispetto agli organi giudiziari nazionali, dal momento che le domande sono ammissibili solo una volta esaurite le vie di ricorso interne, nel rispetto delle previsioni della CEDU nonché delle norme di diritto internazionale generalmente riconosciute;
  2. funzione consultiva, attraverso il rilascio di pareri consultivi forniti su richiesta e inerenti a questioni giuridiche riguardanti l’interpretazione della CEDU e dei suoi protocolli addizionali.

Nell’esercizio delle sue funzioni, la Corte EDU svolge un ruolo fondamentale al fine di meglio comprendere la portata di limitazioni e tutele nonché nell’identificazione dei criteri idonei ad effettuare un corretto ed equo bilanciamento tra i diritti tutelati dalla CEDU e gli interessi di volta in volta in gioco.

Nell’ambito della salvaguardia dei diritti dell’uomo e delle libertà fondamentali, la protezione dei dati personali trova un importante fondamento nel primo paragrafo dell’articolo 8 della CEDU, il quale riconosce e tutela il più generale diritto fondamentale al rispetto della vita privata e familiare ed evidenzia uno stretto legame fra quest’ultimo e il diritto alla protezione dei dati personali.

Il secondo paragrafo dell’articolo 8 prevede, invece, alcune limitazioni ai diritti in questione, evidenziando la natura non assoluta degli stessi ma garantendo al contempo una tutela all’esercizio dei diritti e al godimento delle libertà contro interferenze illegittime.

L’articolo 8 della CEDU fornisce pertanto una protezione ad ampio raggio, includendo la vita privata e familiare, il domicilio e la corrispondenza. In linea generale, l’articolo 8 della CEDU è considerato nella sua interezza uno «strumento vivente da interpretare alla luce delle condizioni di vita attuale» e per tale ragione è da sempre sottoposto a una interpretazione evolutiva da parte dei giudici della Corte. In particolare, attraverso le loro sentenze, i giudici hanno ampliato e specificato il significato di ‘vita privata’ previsto dall’articolo 8, rendendo possibile considerare la nozione in questione quale strumento idoneo ad ampliare l’ambito di applicazione delle tutele disposte dalla CEDU, comprendendo così anche i diritti umani di terza generazione.

Le decisioni della Corte EDU permettono quindi di comprendere la portata del diritto alla vita privata nella sua concezione di diritto alla protezione dei dati personali nonché di meglio individuare le modalità di bilanciamento tra i diritti applicabili in tale ambito, ad esempio si pensi al bilanciamento tra diritto alla privacy e diritto alla libertà di espressione (articolo 10 della CEDU), e le valutazioni in merito ai limiti alla discrezionalità concessa agli Stati nazionali (c.d. “margine di apprezzamento”).

Si riporta una breve sintesi delle più importanti e rilevanti pronunce della Corte EDU nell’ambito della protezione dei dati personali, come elencate nel documento “Factsheet – Personal data protection” pubblicato sul sito istituzionale della Corte nel febbraio 2020. Le pronunce sono state divise per tipologie di attività (trattamenti e diritti riconosciuti) inerenti i dati personali e ulteriormente raccolte per aree tematiche di interesse.

Clicca qui per scaricare la sintesi delle pronunce della CEDU.

Fra le più interessanti, per tematica trattata e per la conclusione raggiunta dalla Corte, si segnalano:

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