La Corte europea dei diritti dell’uomo e le nuove tecnologie – Case law

11 Marzo 2021

La Corte europea dei diritti dell’uomo (la “Corte”) è un organo giurisdizionale internazionale, istituito nel 1959 dalla Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali (“CEDU” o “Convenzione”). La Corte svolge principalmente due diverse funzioni:

  1. una funzione contenziosa, nell’ambito delle controversie presentate sia con ricorsi individuali sia con ricorsi da parte degli Stati contraenti nei quali si lamenti la violazione di una delle disposizioni della CEDU o dei suoi protocolli addizionali. La Corte svolge in tale contesto un ruolo sussidiario rispetto agli organi giudiziari nazionali, dal momento che le domande sono ammissibili solo una volta esaurite le vie di ricorso interne, nel rispetto delle previsioni della CEDU nonché delle norme di diritto internazionale generalmente riconosciute;
  2. una funzione consultiva, attraverso il rilascio di pareri consultivi forniti su richiesta del Comitato dei ministri e inerenti questioni giuridiche riguardanti l’interpretazione della CEDU e dei suoi protocolli addizionali.

Nell’esercizio delle sue funzioni, la Corte svolge un ruolo fondamentale al fine di meglio comprendere la portata delle limitazioni e delle tutele nonché nell’identificazione dei criteri idonei ad effettuare un corretto ed equo bilanciamento tra i diritti tutelati dalla CEDU e gli interessi di volta in volta in gioco.

Nell’ambito della salvaguardia dei diritti dell’uomo e delle libertà fondamentali, l’articolo 8 della CEDU riconosce e tutela il più generale diritto fondamentale al rispetto della vita privata e familiare, evidenziando altresì, in particolare al primo paragrafo, uno stretto legame fra quest’ultimo e il diritto alla protezione dei dati personali.

Il secondo paragrafo dell’articolo 8 prevede, invece, alcune limitazioni ai diritti in questione, evidenziando la natura non assoluta degli stessi ma garantendo al contempo una tutela all’esercizio dei diritti e al godimento delle libertà contro interferenze illegittime.

L’articolo 8 della CEDU fornisce pertanto una protezione ad ampio raggio, includendo la vita privata e familiare, il domicilio e la corrispondenza. In linea generale, l’articolo 8 della CEDU è considerato nella sua interezza uno «strumento vivente da interpretare alla luce delle condizioni di vita attuale» e per tale ragione è da sempre sottoposto a una interpretazione evolutiva da parte dei giudici della Corte. In particolare, attraverso le loro sentenze, i giudici hanno ampliato e specificato il significato di “vita privata” previsto dall’articolo 8 della CEDU, rendendo possibile considerare la nozione in questione quale strumento idoneo ad ampliare l’ambito di applicazione delle tutele disposte dalla Convenzione, comprendendo così anche i diritti umani di terza generazione.

Le decisioni della Corte permettono quindi di comprendere la portata del diritto al rispetto della vita privata e familiare, nella sue diverse concezioni, tra le quali vi è il diritto alla protezione dei dati personali, nonché di meglio individuare le modalità di bilanciamento tra i diritti applicabili in tale ambito - si pensi, ad esempio, al bilanciamento tra diritto alla privacy e diritto alla libertà di espressione (articolo 10 della CEDU) -, e le valutazioni in merito ai limiti alla discrezionalità concessa agli Stati aderenti (c.d. “margine di apprezzamento”).

Si riporta di seguito una breve sintesi delle più importanti e rilevanti pronunce della Corte nell’ambito delle nuove tecnologie, come elencate nel documento “Factsheet – New technologies” pubblicato sul sito istituzionale della Corte nel marzo 2021. Le pronunce sono state raccolte per aree tematiche di interesse.

Si segnala, altresì, che una breve sintesi delle più importanti e rilevanti pronunce della Corte nell’ambito della protezione dei dati personali, come elencate nel documento “Factsheet – Personal data protection” pubblicato sul sito istituzionale della Corte nel febbraio 2020 è consultabile sul sito dell’Osservatorio TMT- Data Protection al seguente link.

Fra le più interessanti, per tematica trattata e per la conclusione raggiunta dalla Corte, si segnalano:

  1. DATI ELETTRONICI
Gaughran v. Regno Unito – 13 febbraio 2020
FATTO DECISIONE
Il caso riguardava un ricorso presentato dal ricorrente in merito alla conservazione indeterminata di dati personali (profilo DNA, impronte digitali e fotografie) di un uomo che era stato precedentemente condannato per guida in stato di ebbrezza in Irlanda del Nord.

 

La Corte ha ritenuto che ci fosse stata una violazione dell'articolo 8 (diritto al rispetto della vita privata) della Convenzione, affermando che il Regno Unito avesse oltrepassato il margine di discrezionalità accettabile e che la conservazione in questione costituisse un'interferenza sproporzionata con il diritto del ricorrente al rispetto della vita privata, e che la stessa non potesse essere considerata necessaria in una società democratica. La Corte ha sottolineato, in particolare, che nel caso di specie, era stata decisiva non tanto la durata della conservazione dei dati, quanto l'assenza di alcune garanzie. Nel caso del ricorrente, i suoi dati personali erano stati conservati per un periodo di tempo non definito senza considerare la gravità del suo reato, l’effettiva necessità di una conservazione a tempo indeterminato e la mancanza di possibilità di revisione. Inoltre, la Corte ha osservato che la tecnologia utilizzata si era dimostrata più sofisticata di quella considerata dai giudici nazionali in questo caso, con particolare riferimento alle tecniche di memorizzazione e analisi delle immagini fotografiche. Pertanto, la Corte ha considerato che la conservazione dei dati del ricorrente non rappresentasse un giusto bilanciamento tra gli interessi pubblici e privati concorrenti.

Buturugă v. Romania 11 febbraio 2020
FATTO DECISIONE
Il caso riguardava accuse di violenza domestica e di violazione della riservatezza della corrispondenza elettronica da parte dell'ex marito della ricorrente, la quale lamentava le carenze del sistema nazionale di protezione delle vittime di questo tipo di violenza. La ricorrente lamentava, in particolare, l'inefficacia dell'indagine penale circa le violenze domestiche che sosteneva di aver subito. Lamentava, inoltre, che la sua sicurezza personale non fosse stata adeguatamente garantita e contestava il rifiuto delle autorità di prendere in considerazione la sua denuncia in merito alla violazione da parte del suo ex marito della riservatezza della sua corrispondenza. La Corte ha ritenuto che ci fosse stata una violazione dell'articolo 3 (divieto di trattamenti inumani o degradanti) e dell'articolo 8 (diritto al rispetto della vita privata e della corrispondenza) della Convenzione a causa dell'inadempimento da parte dello Stato dei propri obblighi positivi derivanti da tali disposizioni. La Corte ha constatato, in particolare, che le autorità nazionali non avessero condotto l'indagine penale, in quanto sollevata la questione specifica della violenza domestica, e che quindi non avessero fornito una risposta adeguata alla gravità dei fatti denunciati dalla ricorrente. Inoltre, la Corte ha ritenuto che l'indagine sugli atti di violenza non fosse stata idonea e non fosse stata presa in considerazione la fondatezza della denuncia relativa alla violazione della riservatezza della corrispondenza, strettamente legata alla denuncia di violenza. In questa occasione, la Corte ha, infine, sottolineato come il cyberbullismo sia attualmente riconosciuto come un aspetto della violenza contro le donne e che lo stesso può assumere una varietà di forme, comprese le violazioni informatiche della privacy, l'intrusione nel computer della vittima e la cattura, la condivisione e la manipolazione di dati e immagini, compresi i dati privati.

Sérvulo & Associados - Sociedade de Advogados, RL v. Portogallo – 3 settembre 2015
FATTO DECISIONE
Il caso riguardava la perquisizione degli uffici di uno studio legale e il conseguente sequestro di file e messaggi di posta elettronica, durante un'indagine relativa alla sospettata commissione di reati di corruzione e riciclaggio di denaro in relazione all'acquisto da parte del Governo portoghese di due sottomarini da un consorzio tedesco.

 

La Corte ha ritenuto che non vi fosse stata alcuna violazione dell'articolo 8 (diritto al rispetto della vita privata e della corrispondenza) della Convenzione. La Corte ha ritenuto infatti che, nonostante la portata dei mandati di perquisizione e sequestro, le garanzie offerte ai ricorrenti contro gli abusi, l'arbitrarietà e le violazioni del segreto professionale fossero state adeguate e sufficienti. Pertanto, le operazioni di perquisizione e di sequestro non avevano rappresentato un'interferenza sproporzionata con lo scopo legittimo perseguito. La Corte ha osservato, in particolare che, dopo aver visionato i file e le e-mail che erano stati sequestrati, il giudice istruttore della Corte centrale d'inchiesta penale avesse ordinato la cancellazione di 850 documenti che considerava privati, coperti dal segreto professionale o che non avevano alcuna attinenza diretta con il caso. La Corte, pertanto, non ha rinvenuto motivazioni tali da mettere in discussione la valutazione fatta dal giudice, intervenuto per controllare la legittimità delle operazioni di perquisizione e di sequestro e soprattutto a protezione del segreto professionale dei ricorrenti. Inoltre, in risposta all'obiezione dei ricorrenti che i documenti informatici sequestrati non erano stati loro restituiti, la Corte ha osservato che gli originali erano stati restituiti e, per di più che non vi fosse alcun obbligo in capo al tribunale di restituire le copie, e che tali copie avrebbero potuto essere conservate per tutto il periodo di prescrizione dei reati in questione.
  1. E-MAIL
Copland v. Regno Unito – 3 aprile 2017
FATTO DECISIONE
La ricorrente era assunta presso un istituto di istruzione superiore, un ente amministrato dallo Stato, come assistente personale del direttore. Dalla fine del 1995 le era stato chiesto di lavorare a stretto contatto con il vicepreside dell’istituto. Su iniziativa del vicepreside, il suo telefono, la posta elettronica e l’utilizzo di Internet da parte della stessa erano stati sottoposti a controllo. Secondo il governo britannico, ciò serviva ad accertare se la ricorrente facesse un uso eccessivo delle strutture dell’istituto per scopi personali. La Corte ha ritenuto che ci fosse stata una violazione dell'articolo 8 (diritto al rispetto della vita privata e della corrispondenza) della Convenzione. Ha osservato, innanzitutto, che le telefonate da locali lavorativi erano prima facie coperte dalle nozioni di "vita privata" e "corrispondenza". Ne conseguiva, logicamente, che le e-mail inviate dal posto di lavoro avrebbero dovuto essere analogamente protette, così come le informazioni derivanti dal controllo dell'uso personale di Internet. Nel caso in questione, la Corte ha ritenuto che la raccolta e la conservazione di informazioni personali relative all'uso del telefono, della posta elettronica e di Internet da parte della ricorrente, a sua insaputa, avesse costituito un'interferenza con il suo diritto al rispetto della sua vita privata e alla corrispondenza. Pur lasciando aperta la questione se il controllo dell'uso del telefono, della posta elettronica o di Internet da parte di un dipendente sul posto di lavoro potesse essere considerato "necessario in una società democratica" in certe situazioni per perseguire uno scopo legittimo, la Corte ha concluso che, in assenza di una legge nazionale che regolasse il monitoraggio all'epoca dei fatti, l'interferenza non fosse "conforme alla legge".

 

Benediktsdóttir v. Islanda 16 giugno 2009 (decisione in merito all’ammissibilità)
FATTO DECISIONE
La ricorrente lamentava che l’Islanda, non offrendole una protezione sufficiente contro la pubblicazione illecita delle sue e-mail private sui media, non avesse tutelato i suoi diritti garantiti dall'articolo 8 della CEDU. La ricorrente sosteneva, altresì, che una terza parte sconosciuta avesse ottenuto le e-mail in questione, pur non essendone lei a conoscenza e senza il suo consenso, da un server precedentemente di proprietà e gestito dalla società sua ex datrice di lavoro che, nel frattempo, era fallita. Le comunicazioni e-mail consistevano in particolare in citazioni dirette o parafrasi di scambi di e-mail tra la ricorrente e un ex collega, amministratore delegato di una multinazionale, in merito alla sua intenzione di trovare un avvocato adatto ad assisterlo nella consegna alla polizia di materiale presumibilmente incriminante in suo possesso e per rappresentarlo in un futuro processo contro i dirigenti della multinazionale in questione. All'epoca dei fatti, era in corso un dibattito pubblico in Islanda in merito ad accuse di influenza indebita esercitata da alcune figure di spicco sulle più ampie indagini penali mai condotte nel paese. La Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile, in quanto manifestamente infondato. Ha, infatti, rilevato che non ci fosse nulla che indicasse che le autorità islandesi avessero violato il loro margine di discrezionalità e non avessero trovato un giusto equilibrio tra la libertà di espressione dei media e il diritto della ricorrente al rispetto della sua vita privata e alla corrispondenza ai sensi dell'articolo 8 della Convenzione.

 

  1. DATI DI LOCALIZZAZIONE (GPS – GLOBAL POSITIONING SYSTEM)
Ben Faiza v. Francia – 8 febbraio 2018
FATTO DECISIONE
Il caso riguardava le misure di sorveglianza adottate nei confronti del ricorrente in un procedimento penale relativo al suo coinvolgimento in reati di traffico di droga. Il ricorrente aveva sostenuto che le misure adottate ((i) l'installazione di un dispositivo di geolocalizzazione sul suo veicolo; (ii) l'ordinanza emessa dal tribunale che richiedeva a un operatore di telefonia mobile di ottenere le registrazioni delle sue chiamate in entrata e in uscita; (iii) la possibilità che il ripetitore del cellulare emettesse un segnale acustico dal suo telefono, permettendo così il tracciamento dei suoi movimenti) avessero costituito un'interferenza con il suo diritto al rispetto per la sua vita privata.

 

La Corte ha ritenuto che vi fosse stata una violazione dell'articolo 8 della Convenzione per quanto riguarda la geolocalizzazione in tempo reale del veicolo del ricorrente per mezzo di un dispositivo GPS, constatando che, nell'ambito delle misure di geolocalizzazione in tempo reale, il diritto francese (ivi inclusa la giurisprudenza) non indicava con sufficiente chiarezza, al momento del giudizio, in quale misura e in che modo le autorità fossero autorizzate ad esercitare il loro potere discrezionale. Il ricorrente non aveva, quindi, goduto della tutela minima che dovrebbe essere offerta dallo Stato di diritto in una società democratica. La Corte ha, tuttavia, rilevato che la Francia aveva successivamente adottato un meccanismo legislativo che disciplinava l'esercizio del potere discrezionale in merito all’utilizzo della geolocalizzazione prevedendo un rafforzamento del diritto al rispetto della privacy (Legge del 28 marzo 2014). La Corte ha, inoltre, ritenuto che non vi fosse stata alcuna violazione dell'articolo 8 della Convenzione con riferimento all'ordinanza del tribunale emessa nei confronti dell’operatore di telefonia mobile al fine di ottenere l'elenco dei ripetitori telefonici collegati al telefono del ricorrente per il successivo tracciamento dei suoi movimenti. In particolare, ha rilevato che l'ordinanza del tribunale avesse costituito un'interferenza con la vita privata del ricorrente, ma era conforme alla legge. Inoltre, l'ordinanza era stata disposta per stabilire la verità dei fatti nell'ambito di un procedimento penale riguardante l'importazione di droga da parte di una banda organizzata, la cospirazione criminale e il riciclaggio di denaro sporco, e aveva quindi perseguito i legittimi obiettivi di prevenzione dei disordini o dei reati o di tutela della salute pubblica. La Corte ha, inoltre, ritenuto che il provvedimento fosse necessario in una società democratica perché mirava a smantellare un'importante operazione di traffico di droga. Infine, le informazioni ottenute erano state utilizzate in un'indagine e in un processo penale durante il quale al ricorrente era stata garantito il rispetto del contraddittorio in conformità con le previsioni di legge.

 

Uzun v. Germania – 2 settembre 2010
FATTO DECISIONE
Il ricorrente, sospettato di essere coinvolto in attentati dinamitardi da parte di un movimento estremista di sinistra, lamentava, in particolare, di essere stato soggetto a sorveglianza tramite un sistema GPS e che il successivo utilizzo dei dati, così ottenuti, nel procedimento penale a suo carico avesse violato il suo diritto al rispetto della vita privata. La Corte ha ritenuto che non vi fosse stata alcuna violazione dell'articolo 8 (diritto al rispetto della vita privata) della Convenzione. La sorveglianza tramite GPS, l'elaborazione e l'utilizzo dei dati così ottenuti avevano indubbiamente interferito con il diritto del richiedente al rispetto della sua vita privata. Tuttavia, la Corte ha rilevato che erano stati perseguiti i legittimi obiettivi di tutela della sicurezza nazionale e di sicurezza pubblica, di tutela dei diritti delle vittime nonché di prevenzione dei crimini. Il trattamento era stato anche proporzionato: la sorveglianza GPS, disposta solo dopo che alcuni metodi di inchiesta meno intrusivi si erano rivelati insufficienti e condotta per un periodo relativamente breve (circa tre mesi), aveva visto coinvolto il ricorrente solo quando era in viaggio nella macchina del complice. Pertanto, secondo la Corte, non si poteva affermare che il ricorrente fosse stato sottoposto a sorveglianza generalizzata e continuata. Dal momento che il procedimento aveva riguardato diversi reati gravi, la sorveglianza del ricorrente tramite GPS si era quindi resa necessaria.

 

  1. INTERNET
Bărbulescu v. Romania – 5 settembre 2017 (Grande Camera)
FATTO DECISIONE
Il caso riguardava la decisione di una società privata di licenziare un dipendente - il ricorrente - dopo aver monitorato le sue comunicazioni elettroniche e aver avuto accesso al loro contenuto. Il ricorrente lamentava che la decisione del suo datore di lavoro fosse basata su una violazione della sua privacy e che i tribunali nazionali non avessero tutelato il suo diritto al rispetto della sua vita privata e della corrispondenza.

 

La Grande Camera ha ritenuto, con undici voti contro sei, che ci fosse stata una violazione dell'articolo 8 (diritto al rispetto della vita privata e della corrispondenza) della Convenzione, affermando che le autorità rumene non avessero adeguatamente protetto il diritto del ricorrente al rispetto della sua vita privata e della sua corrispondenza e, di conseguenza, non avessero raggiunto un giusto equilibrio tra gli interessi in gioco. In particolare, i giudici nazionali non avevano determinato se il ricorrente avesse ricevuto dal suo datore di lavoro adeguate e preventive informazioni circa l’eventualità che le sue comunicazioni potessero essere monitorate; né avevano tenuto in considerazione il fatto che il ricorrente non fosse stato informato né circa la natura e la portata del controllo, né circa il grado di ingerenza nella sua vita privata e nella sua corrispondenza. Inoltre, i giudici nazionali avevano omesso di determinare; (i) le ragioni specifiche che giustificavano l'introduzione delle misure di controllo; (ii) se il datore di lavoro avesse potuto utilizzare misure che comportassero una minore intrusione nella vita privata e nella corrispondenza e, infine, (iii) se le comunicazioni avessero potuto essere consultate a sua insaputa.

 

Høiness v. Norvegia 19 marzo 2019
FATTO DECISIONE
Il caso riguardava il rifiuto da parte dei tribunali norvegesi di riconoscere la responsabilità civile di un host di un forum su internet dopo che commenti volgari sulla ricorrente erano stati pubblicati sul forum stesso. La ricorrente lamentava che le autorità avessero violato i suoi diritti non tutelando sufficientemente il suo diritto alla protezione della sua reputazione e imponendole altresì il pagamento delle spese processuali. La Corte ha ritenuto che nel caso di specie non vi fosse stata alcuna violazione dell'articolo 8 (diritto al rispetto della vita privata) della Convenzione, ritenendo che i tribunali norvegesi avessero sufficientemente tutelato i diritti della ricorrente ai sensi di tale disposizione. La Corte ha considerato, in particolare, che i giudici nazionali avessero agito nell'ambito della loro discrezionalità (c.d. "margine di apprezzamento") cercando di stabilire un equilibrio tra i diritti della ricorrente, ai sensi dell'articolo 8, e il diritto opposto alla libertà di espressione, ai sensi dell'articolo 10, da parte del portale d'informazione e host dei forum di dibattito. Inoltre, le sentenze dei tribunali nazionali in merito alle spese processuali da attribuire ai convenuti non avevano violato in quanto tali l'articolo 8 della Convenzione.

 

Vladimir Kharitonov v. Russia, OOO Flavus e Altri v. Russia, Bulgakov v. Russia e Engels v. Russia – 23 giugno 2020
FATTO DECISIONE
I casi in questione riguardavano il blocco di alcuni siti web in Russia e, in particolare, attraverso diversi tipi di misure di blocco, tra le quali, il blocco "collaterale" (dove l'indirizzo IP bloccato era condiviso da diversi siti, compreso quello mirato); il blocco "eccessivo” (dove l'intero sito web era stato bloccato a causa di una singola pagina o file), e il blocco "all'ingrosso" (dove tre media online erano stati bloccati dal procuratore generale per la loro copertura di alcune notizie). I ricorrenti lamentavano che il blocco dell'accesso ai loro siti web fosse illecito e sproporzionato, e che i tribunali russi non avessero preso in considerazione il merito delle loro denunce. La Corte ha ritenuto che nel caso di specie ci fosse stata una violazione dell'articolo 10 (diritto alla libertà di espressione) della Convenzione e una violazione dell'articolo 13 (diritto a un rimedio efficace) in combinato disposto con il predetto articolo 10. La Corte ha sottolineato, in particolare, l'importanza di Internet quale strumento vitale per esercitare il diritto alla libertà di espressione, rilevando, tra l'altro, che le disposizioni nazionali in merito alle informazioni utilizzate per bloccare i siti web avessero prodotto effetti eccessivi e arbitrari e non avessero fornito adeguate salvaguardie contro gli abusi.

 

  1. APPLICAZIONI PER TELEFONI
Magyar Kétfarkù Kutya Pàrt v. Ungheria – 20 gennaio 2020
FATTO DECISIONE
Il caso riguardava un'applicazione per mobile di proprietà di un partito politico che permetteva agli elettori di fotografare, caricare in modo anonimo e commentare i voti non validi espressi durante un referendum sull'immigrazione nel 2016. Il partito ricorrente denunciava, pertanto, una violazione dei suoi diritti ai sensi dell'articolo 10 (diritto alla libertà di espressione) della Convenzione.

 

La Grande Camera ha rilevato, in particolare, che la disposizione della legge elettorale nazionale invocata dalle autorità statali (che preveda che vi fosse una violazione del principio dell'esercizio dei diritti in conformità con il loro scopo) non avesse consentito al partito ricorrente di prevedere che avrebbe potuto essere penalizzato per aver fornito una tale applicazione, il cui utilizzo, secondo il ricorrente, rappresentava una modalità di esercizio della propria libertà di espressione.

La Corte ha concluso che la notevole incertezza sugli effetti potenziali della disposizione in esame avesse superato ciò che era accettabile ai sensi della Convenzione e che mancasse un livello di precisione della legge tale da potersi ritenere sufficiente per escludere l'arbitrarietà e consentire alla parte ricorrente di regolare il suo comportamento avesse portato a una violazione dell'articolo 10 (libertà di espressione) della Convenzione.

 

  1. DIRITTO D’AUTORE IN AMBITO MUSICALE
SIA AKKA/LAA v. Lettonia – 12 luglio 2016
FATTO DECISIONE
Il caso riguardava un ricorso presentato dalla ricorrente in merito alla restrizione del diritto d'autore di opere musicali degli autori stessi. La ricorrente, un'organizzazione responsabile della gestione dei diritti d'autore delle opere musicali di un gran numero di autori lettoni e internazionali, lamentava alcuni provvedimenti adottati dai tribunali nazionali i quali ordinavano all'organizzazione ricorrente di stipulare con due società radiofoniche dei contratti di licenza fissando un equo importo delle royalties. L'organizzazione ricorrente sosteneva, in particolare, che tali decisioni avessero comportato una limitazione del diritto esclusivo degli autori, dalla stessa rappresentati, di concludere liberamente contratti di licenza per l'utilizzo delle loro opere musicali. La Corte ha ritenuto che non vi fosse stata alcuna violazione dell'articolo 1 (protezione della proprietà) del Protocollo n. 1 della Convenzione e nessuna violazione dell'articolo 6, paragrafo 1 (diritto a un processo equo) della Convenzione. In particolare, ha rilevato che le autorità lettoni avessero trovato un giusto equilibrio tra le esigenze dell'interesse pubblico (vale a dire, l'interesse delle società radiofoniche a ottenere una licenza che consentisse loro di trasmettere legalmente l’opera, nonché l'interesse del pubblico in generale ad avere accesso alle opere musicali), da un lato, e i diritti dell'organizzazione ricorrente di ottenere un'equa remunerazione derivante dallo sfruttamento di tali opere musicali, dall'altro.

Infatti, lo sforzo di mantenere un equilibrio tra gli interessi contrastanti poteva essere rinvenuto nelle decisioni delle autorità nazionali, le quali avevano osservato che le opere protette erano state trasmesse senza una valida licenza per un lungo periodo di tempo e che tale situazione era stata, in una certa misura, dovuta alla limitata efficienza dell'organizzazione richiedente nel portare avanti le trattative con le società radiofoniche.

  1. COMUNICAZIONI RADIO
Brambilla e Altri v. Italia – 23 giugno 2016
FATTO DECISIONE
Il caso riguardava la condanna di tre giornalisti, i quali avevano intercettato le comunicazioni radio tra alcuni carabinieri al fine di arrivare prima e più rapidamente sulle diverse scene del crimine così da riportare successivamente la notizia per il loro giornale locale. La Corte ha ritenuto che non vi fosse stata alcuna violazione dell'articolo 10 (libertà di espressione) della Convenzione. Sottolineando la nozione di giornalismo responsabile e notando che le decisioni dei tribunali nazionali erano state debitamente motivate e si erano concentrate principalmente sulla necessità di proteggere la sicurezza nazionale e di prevenire la criminalità e il disordine, la Corte ha constatato, in particolare, che i giudici italiani avessero fatto una distinzione appropriata tra, da un lato, il dovere dei tre giornalisti di rispettare il diritto interno, che vietava, in termini generali, l'intercettazione da parte di chiunque di comunicazioni non indirizzate agli stessi, comprese quelle delle forze dell'ordine, e, dall'altro, il perseguimento della loro attività giornalistica che di per sé non era stata in alcun modo limitata.

La Corte ha, altresì, osservato che le sanzioni ordinate dai tribunali nazionali, consistenti nel sequestro delle apparecchiature radio e nell'imposizione di pene detentive, non fossero sproporzionate, poiché le pene dei tre giornalisti erano state successivamente sospese e le autorità non avevano vietato loro di continuare a portare notizie all'attenzione del pubblico.

  1. PARABOLA SATELLITARE
Khurshid Mustafa e Tarzibachi v. Svezia – 16 dicembre 2008
FATTO DECISIONE
Il caso riguardava una decisione del tribunale di non prolungare un contratto di locazione privata a causa del rifiuto degli inquilini, una coppia sposata di origine irachena con tre figli minori, di rimuovere un'antenna parabolica utilizzata per ricevere programmi televisivi dal loro paese d'origine. Il proprietario di casa aveva consentito ai ricorrenti di rimanere se gli stessi avessero accettato di rimuovere l'antenna parabolica, ma essi avevano rifiutato, dovendo così lasciare l’appartamento. I ricorrenti lamentavano una violazione della loro libertà di ricevere informazioni. La Corte ha ritenuto che ci fosse stata una violazione dell'articolo 10 (libertà di espressione libertà di ricevere informazioni) della Convenzione. Ha osservato, in particolare, che l'antenna parabolica aveva permesso ai ricorrenti e ai loro figli di ricevere programmi televisivi in arabo e in farsi provenienti dal loro paese e della loro regione d'origine. Queste informazioni - che comprendevano altresì notizie politiche e sociali e, quasi altrettanto importante, erano espressione culturale e di intrattenimento - erano di particolare interesse per loro, in quanto famiglia di persone immigrate che desideravano mantenere il contatto con la cultura e la lingua del loro paese d'origine. Inoltre, non emergeva che i ricorrenti avessero altri mezzi per ricevere tali programmi in quel momento o che avrebbero potuto collocare l'antenna parabolica altrove, né le notizie ottenute da giornali e programmi radiofonici stranieri potevano in alcun modo essere equiparate alle informazioni disponibili attraverso le trasmissioni televisive. Inoltre, le preoccupazioni del proprietario di casa in merito ad alcuni temi di sicurezza erano state esaminate dai tribunali nazionali, che avevano constatato che l'installazione dell'impianto non costituiva una reale minaccia per la sicurezza. Infine, la Corte ha ritenuto che l’effettivo sfratto dal loro appartamento subito dai ricorrenti e dai loro tre figli fosse una misura sproporzionata rispetto allo scopo perseguito.

  1. TELECOMUNICAZIONI
Breyer v. Germania 30 gennaio 2020
FATTO DECISIONE
In conformità alle modifiche introdotte nel 2004 alla legge tedesca sulle telecomunicazioni, i fornitori di servizi di telecomunicazione avevano dovuto raccogliere e conservare i dati personali di tutti i loro clienti, tra cui quelli degli utenti di carte SIM prepagate, che in precedenza non erano richiesti. I ricorrenti, attivisti delle libertà civili e critici della sorveglianza da parte dello Stato, erano tra gli utenti di tali carte SIM e avevano dovuto fornire e far registrare ai fornitori di servizi i loro dati personali, quali il numero di telefono, la data di nascita, e il loro nome e indirizzo. Presentavano quindi ricorso in merito lamentando la conservazione dei loro dati personali in qualità di utenti delle carte SIM prepagate. La Corte ha ritenuto che non vi fosse stata alcuna violazione dell'articolo 8 della Convenzione, constatando che, nel complesso, la Germania non aveva oltrepassato i limiti della sua discrezionalità (c.d. "margine di apprezzamento") nell'applicazione della legge in questione, nella scelta dei mezzi per raggiungere gli obiettivi legittimi nell’ambito della protezione della sicurezza nazionale e della lotta alla criminalità. Inoltre, la conservazione dei dati personali dei ricorrenti risultava proporzionata e "necessaria in una società democratica", non rilevando, quindi, alcuna violazione della Convenzione. La Corte ha considerato, in particolare, che la raccolta dei nomi e degli indirizzi dei ricorrenti in qualità di utenti delle carte SIM prepagate avesse comportato una limitata interferenza con i loro diritti. Ha notato, inoltre, che la legge in questione forniva ulteriori garanzie poiché i soggetti interessati potevano anche rivolgersi agli organismi indipendenti di controllo dei dati per esaminare le richieste effettuate dalle autorità e presentare apposito ricorso, se necessario.

Roman Zakharov v. Russia – 4 dicembre 2015
FATTO DECISIONE
Il caso riguardava il sistema di intercettazione segreta delle comunicazioni telefoniche mobili in Russia. Il ricorrente, direttore di una casa editrice, lamentava, in particolare, il fatto che gli operatori di rete mobile in Russia fossero tenuti per legge a installare attrezzature che permettessero alle forze dell'ordine di effettuare attività di ricerca operativa e che, senza sufficienti garanzie da parte della legge russa, ciò permetteva l'intercettazione generalizzata delle comunicazioni. La Corte ha ritenuto che ci fosse stata una violazione dell'articolo 8 (diritto al rispetto della vita e della corrispondenza) della Convenzione, dal momento che le disposizioni giuridiche russe che regolano l'intercettazione delle comunicazioni non prevedessero garanzie adeguate ed efficaci contro l'arbitrarietà e il rischio di abuso che è inerente a qualsiasi sistema di sorveglianza segreta, e che era particolarmente elevato in un sistema come quello russo dove i servizi segreti e la polizia avevano accesso diretto, con mezzi tecnici, a tutte le comunicazioni di telefonia mobile. In particolare, la Corte ha trovato carenze nel quadro giuridico con riferimento alle seguenti tematiche: (i) le circostanze in cui le autorità pubbliche russe sono autorizzate a ricorrere a misure segrete di sorveglianza; (ii) la durata di tali misure, in particolare le circostanze in cui dovrebbero essere interrotte; (iii) le procedure per autorizzare le intercettazioni e per conservare e distruggere i dati intercettati; (iv) la supervisione dell'intercettazione. Inoltre, l'efficacia dei rimedi disponibili per contestare l'intercettazione delle comunicazioni era compromessa dal fatto che tali rimedi erano disponibili solo per coloro che erano in grado di presentare prove in merito all’avvenuta intercettazione e che l'ottenimento di tali prove era, tuttavia, impossibile in quanto non vi erano sistemi di notifica o possibilità di accesso alle informazioni sulle intercettazioni.

  1. UTILIZZO DI TELECAMERE NASCOSTE
Bremner v. Turchia – 13 ottobre 2015
FATTO DECISIONE
Il caso riguardava la trasmissione di un documentario televisivo in cui il ricorrente, che era stato mostrato mentre promuoveva il suo credo cristiano evangelico, veniva descritto come un “venditore ambulante di religione" impegnato in attività segrete in Turchia. Il ricorrente sosteneva che la trasmissione del documentario e il rifiuto delle autorità giudiziarie di accogliere la sua richiesta di risarcimento avessero violato il suo diritto al rispetto della sua vita privata. La Corte ha ritenuto che ci fosse stata una violazione dell'articolo 8 (diritto al rispetto della vita privata) della Convenzione, constatando, in particolare, che la diffusione dell'immagine del ricorrente, senza offuscarla, non potesse essere considerata come un contributo a qualsiasi dibattito di interesse generale per la società, indipendentemente dal grado di interesse pubblico nella questione del proselitismo religioso. Per quanto riguarda il metodo utilizzato, la Corte ha ritenuto che una tecnica così intrusiva e così lesiva della vita privata dovesse, per principio, essere utilizzata in modo restrittivo. La Corte non ha ignorato che, in certi casi, l'uso di telecamere nascoste possa rivelarsi necessario per i giornalisti quando le informazioni sono difficili da ottenere con qualsiasi altro mezzo. Tuttavia, ha precisato come questo strumento debba essere sempre usato nel rispetto dei principi etici e con moderazione.

Haldimann e Altri v. Svizzera – 24 febbraio 2015
FATTO DECISIONE
Il caso riguardava la condanna di quattro giornalisti per aver registrato e trasmesso un'intervista di un broker di assicurazioni private utilizzando una telecamera nascosta, come parte di un documentario televisivo destinato a denunciare i consigli ingannevoli forniti dai broker di assicurazioni. I ricorrenti lamentavano che la loro condanna al pagamento di multe avesse costituito un'interferenza sproporzionata nel loro diritto alla libertà di espressione. In questo caso, la Corte è stata chiamata per la prima volta a esaminare un ricorso riguardante l'uso di telecamere nascoste da parte di giornalisti al fine di fornire informazioni pubbliche su un argomento d'interesse generale, in cui la persona filmata era “presa di mira” non a titolo personale ma in quanto rappresentante di una determinata categoria professionale.

La Corte ha ritenuto che, nel caso dei ricorrenti, ci fosse stata una violazione dell'articolo 10 (libertà di espressione) della Convenzione, considerando, in particolare, che l'interferenza nella vita privata del broker, che aveva rifiutato l'opportunità di esprimere le sue opinioni nell'intervista in questione, non fosse stata abbastanza grave da prevalere sull'interesse pubblico ad essere informati in merito alla negligenza nel campo dell'intermediazione assicurativa. La Corte ha, inoltre, affermato che i ricorrenti meritavano il beneficio del dubbio in relazione alla loro volontà di osservare l'etica del giornalismo come definita dal diritto svizzero, citando l'esempio del loro uso limitato della telecamera nascosta.

  1. VIDEOSORVEGLIANZA
López Ribalda e Altri v. Spagna 17 ottobre 2019 (Grande Camera)
FATTO DECISIONE
Il caso riguardava la videosorveglianza segreta di alcuni dipendenti che aveva successivamente portato al loro licenziamento. I ricorrenti lamentavano l’utilizzo di sistemi di videosorveglianza nascosta nonché l'impiego da parte dei tribunali spagnoli dei dati ottenuti al fine di dichiarare giusti i rispettivi licenziamenti. I ricorrenti, che avevano firmato accordi transattivi, avevano anche lamentato che gli accordi fossero stati stipulati sotto costrizione a causa del materiale video e non avrebbero dovuto essere accettati come prova della correttezza del loro licenziamento. La Grande Camera ha ritenuto che non vi fosse stata alcuna violazione dell'articolo 8 della Convenzione nei confronti dei cinque ricorrenti. È stato rilevato, in particolare, che i tribunali spagnoli avevano attentamente bilanciato i diritti dei ricorrenti - i dipendenti del supermercato sospettati del furto - e quelli del datore di lavoro e avevano effettuato un esame approfondito delle basi giuridiche che giustificavano la videosorveglianza. Fra le principali argomentazioni addotte dai ricorrenti, vi era la circostanza che non era stata fornita loro una comunicazione preventiva circa l‘utilizzo di sistemi di videosorveglianza, nonostante fosse una previsione di legge, ma la Grande Camera ha ritenuto che vi fosse una chiara giustificazione per tale misura determinata dal sussistere in capo al datore di lavoro di un ragionevole sospetto di una condotta dei ricorrenti connotata da colpa grave. La misura risultava altresì giustificata alla luce delle perdite subite, dell'entità e delle conseguenze del provvedimento. Nel caso di specie, i tribunali nazionali non avevano quindi oltrepassato il loro potere discrezionale (c.d. "margine di apprezzamento") nel ritenere il monitoraggio proporzionato e legittimo. La Corte ha inoltre ritenuto che non vi fosse stata alcuna violazione dell'articolo 6, paragrafo 1 (diritto ad un equo giudizio) della Convenzione, constatando in particolare che l'utilizzo come prova del materiale video non aveva compromesso l'equità del processo.

 

Köpke v. Germania – 5 ottobre 2010 (decisione in merito all’ammissibilità)
FATTO DECISIONE
La ricorrente, cassiera di un supermercato, era stata licenziata senza preavviso per furto, a seguito di un’attività di videosorveglianza segreta effettuata dal suo datore di lavoro con l'aiuto di un'agenzia investigativa privata. La stessa impugnava, senza successo, il suo licenziamento davanti ai tribunali del lavoro. Il suo ricorso costituzionale era stato ugualmente respinto. La Corte ha respinto il reclamo della ricorrente ai sensi dell'articolo 8 (diritto al rispetto della vita privata) della Convenzione come inammissibile (manifestamente infondato). La Corte ha, infatti, concluso che le autorità nazionali avessero trovato un giusto equilibrio tra il diritto della lavoratrice al rispetto della sua vita privata e l'interesse del suo datore di lavoro alla protezione della sua proprietà e l'interesse pubblico alla corretta amministrazione della giustizia. Ha osservato, tuttavia in conclusione, che gli interessi contrastanti in questione potrebbero avere un peso diverso in futuro, in considerazione della misura in cui le intrusioni nella vita privata verranno rese possibili da nuove tecnologie sempre più sofisticate.

 

Peck v. Regno Unito – 28 gennaio 2003
FATTO DECISIONE
In questo caso il ricorrente, che soffriva di depressione, lamentava la divulgazione nei media di un filmato di una telecamera a circuito chiuso (CCTV) montata in strada che lo mostrava mentre camminava da solo con un coltello da cucina in mano (egli aveva successivamente tentato il suicidio tagliandosi i polsi, ma il filmato della CCTV non mostrava quanto accaduto) che aveva comportato la pubblicazione e un’ampia diffusione di immagini che lo ritraevano. Il ricorrente lamentava, inoltre, la mancanza di un efficace rimedio interno a tale riguardo. La Corte ha ritenuto che la divulgazione del filmato da parte dell’amministrazione comunale non fosse stata accompagnata da sufficienti garanzie e costituiva un'interferenza sproporzionata e ingiustificata nella vita privata del ricorrente, in violazione dell'articolo 8 (diritto al rispetto della vita privata) della Convenzione. In particolare, la Corte ha ritenuto che, nelle circostanze del caso di specie, non vi fossero rilevanti o sufficienti motivi tali da giustificare la divulgazione diretta al pubblico, da parte dell’amministrazione, di fotogrammi del filmato senza il preventivo consenso dell’interessato o, quantomeno, il mascheramento dell'identità del ricorrente. Inoltre, i motivi non erano tali da giustificare la divulgazione ai media senza la preventiva adozione da parte dell’amministrazione comunale di misure volte a garantire, per quanto possibile, che il mascheramento venisse effettuato dai mezzi di comunicazione di massa prima della divulgazione.

Inoltre, all'epoca dei fatti, la Corte ha rilevato che il ricorrente non disponesse di un rimedio efficace per la violazione dell’anonimato, in violazione dell'articolo 13 (diritto a un ricorso effettivo) in combinato disposto con l'articolo 8 della Convenzione.

 

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