Abstract Sulla base di diverse disposizioni normative vigenti nel nostro ordinamento, per atto notorio, o atto di notorietà o dichiarazione giurata, deve intendersi un atto scritto, formato innanzi ad un pubblico ufficiale che può essere un notaio, un cancelliere presso un tribunale, un sindaco o un suo incaricato, necessario per dimostrare determinati fatti, stati o qualità personali, pubblicamente noti [1]. *** 1. L’atto notorio Si tratta dunque di un atto di natura pubblica, per il quale la dichiarazione del dichiarante o deponente deve essere resa sotto giuramento dinanzi e da due testimoni[2]. Affinché l’atto di notorietà possa dirsi validamente formato e possa essere conferito valore probatorio al fatto, all’atto o alla qualità personale oggetto dell’atto di notorietà, i testimoni devono essere in possesso dei seguenti requisiti: 1.2 Contenuto dell’atto notorio L'atto notorio è il documento con cui si possono dichiarare numerose situazioni, che riguardano colui che dichiara o che riguardano altre persone, per le quali non si possa ricorrere all’autocertificazione o che non siano acquisibili da altre amministrazioni pubbliche. La dichiarazione può essere usata, ad esempio, per attestare la nascita oppure la morte di una persona, la sussistenza di un testamento, che la copia di un documento è conforme all’originale oppure per dichiarare di essere proprietario di un immobile, erede di una certa persona, titolare di un’impresa ecc. Oltre che con tutte le pubbliche amministrazioni e i gestori di servizi pubblici, la dichiarazione sostitutiva di atto notorio può essere utilizzata anche con i soggetti privati che lo consentono. 1.3 Effetti dell’atto notorio I fatti riportati nella dichiarazione sono notori, ovvero di pubblico dominio e sono considerati veri a meno che qualcuno non faccia una querela di falso sulla provenienza delle dichiarazioni. In quanto atto pubblico, ha valenza di prova legale sia sulla paternità dell’atto che su quanto dichiarato di fronte al pubblico ufficiale scelto. Di contro, non prova legalmente il contenuto delle dichiarazioni rese[3]. In caso di dichiarazioni mendaci si è punibili secondo quanto previsto dagli articoli 75 e 76 del Decreto del Presidente della Repubblica del 28 dicembre 2000 n. 445. 2. Dichiarazione sostitutiva di atto notorio 2.1 Contenuto della dichiarazione sostitutiva Ai sensi dell’art. 47 del D.P.R. n. 445/2000 (“T.U. Documentazione Amministrativa”) “L'atto di notorietà concernente stati, qualità personali o fatti che siano a diretta conoscenza dell'interessato è sostituito da dichiarazione resa e sottoscritta dal medesimo con la osservanza delle modalità di cui all'articolo 38. La dichiarazione resa nell'interesse proprio del dichiarante può riguardare anche stati, qualità personali e fatti relativi ad altri soggetti di cui egli abbia diretta conoscenza. Fatte salve le eccezioni espressamente previste per legge, nei rapporti con la pubblica amministrazione e con i concessionari di pubblici servizi, tutti gli stati, le qualità personali e i fatti non espressamente indicati nell'articolo 46 sono comprovati dall'interessato mediante la dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà. Salvo il caso in cui la legge preveda espressamente che la denuncia all'Autorità di Polizia Giudiziaria è presupposto necessario per attivare il procedimento amministrativo di rilascio del duplicato di documenti di riconoscimento o comunque attestanti stati e qualità personali dell'interessato, lo smarrimento dei documenti medesimi è comprovato da chi ne richiede il duplicato mediante dichiarazione sostitutiva”. La dichiarazione resa nell’interesse proprio del dichiarante può quindi riguardare anche stati, qualità personali e fatti relativi ad altri soggetti di cui egli abbia diretta conoscenza. È fatto divieto alle pubbliche amministrazioni e alle imprese esercenti servizi di pubblica necessità e di pubblica utilità di esigere atti di notorietà in luogo della dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà, quando si tratti di provare qualità personali, stati o fatti che siano a diretta conoscenza dell'interessato (art. 30, comma 2, L. n. 241/1990). 2.2 Forma della dichiarazione sostitutiva L’art. 38, comma 3, del D.P.R. n. 445/2000 prevede che “Le istanze e le dichiarazioni sostitutive di atto di notorietà da produrre agli organi della amministrazione pubblica o ai gestori o esercenti di pubblici servizi sono sottoscritte dall'interessato in presenza del dipendente addetto ovvero sottoscritte e presentate unitamente a copia fotostatica non autenticata di un documento di identità del sottoscrittore. La copia fotostatica del documento è inserita nel fascicolo. La copia dell'istanza sottoscritta dall'interessato e la copia del documento di identità possono essere inviate per via telematica; nei procedimenti di aggiudicazione di contratti pubblici, detta facoltà è consentita nei limiti stabiliti dal regolamento di cui all'articolo 15, comma 2 della legge 15 marzo 1997, n.59”. La dichiarazione sostitutiva di atto notorio può dunque essere scritta su carta semplice o su un modulo prestampato da uffici pubblici. Le dichiarazioni rivolte alle amministrazioni e ai gestori di servizi pubblici non sono soggette all’autenticazione della firma ma: - sottoscritte in presenza del dipendente addetto a riceverle - presentate via fax, posta o email allegando fotocopia di un documento di identità valido. La firma delle istanze e delle dichiarazioni sostitutive di atto di notorietà per la riscossione da parte di terzi di benefici economici va invece autenticata dall'Ente che riceve la documentazione oppure dall'Anagrafe. La firma delle dichiarazioni sostitutive di atto notorio rivolte ai privati (banche, assicurazioni, datori di lavoro ecc.) va autenticata presso l'Anagrafe, con conseguente pagamento dell’imposta di bollo del valore vigente alla data della presentazione nei casi in cui sia dovuta per legge. Ai sensi dell’art. 21, comma 2, del D.P.R. n. 445/2000, infatti, “Se l'istanza o la dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà è presentata a soggetti diversi da quelli indicati al comma 1 (ndr.: PP.AA. o Gestori di pubblici servizi) o a questi ultimi al fine della riscossione da parte di terzi di benefici economici, l'autenticazione è redatta da un notaio, cancelliere, segretario comunale, dal dipendente addetto a ricevere la documentazione o altro dipendente incaricato dal Sindaco; in tale ultimo caso, l'autenticazione è redatta di seguito alla sottoscrizione e il pubblico ufficiale, che autentica, attesta che la sottoscrizione è stata apposta in sua presenza, previo accertamento dell'identità del dichiarante, indicando le modalità di identificazione, la data ed il luogo di autenticazione, il proprio nome, cognome e la qualifica rivestita, nonché apponendo la propria firma e il timbro dell'ufficio”. 2.3 Sanzioni penali Ai sensi dell’art. 76 del D.P.R. n. 445/2000, chiunque rilascia dichiarazioni mendaci, forma atti falsi o ne fa uso nei casi previsti dal suddetto decreto è punito ai sensi del codice penale e delle leggi speciali in materia. La sanzione ordinariamente prevista dal codice penale è aumentata da un terzo alla metà. La dichiarazione sostitutiva di atto notorio è considerata come fatte a pubblico ufficiale. S.D.M. [1] Ai sensi dell’art. 5 del R.D. del 9 ottobre 1922, n. 1366 “Gli atti notori e i verbali di giuramento di perizia stragiudiziali, sono ricevuti dal cancelliere, eccettuati i casi nei quali le disposizioni in vigore riecheggiano che l'atto notorio sia formato davanti al magistrato”. Ai sensi dell’art. 1, comma 2, L. n. 89/1913, il notaio può ricevere con giuramento atti di notorietà in materia civile e commerciale. Ai sensi dell’art. 8, L. n. 182/1956, “Il pretore può delegare un cancelliere della Pretura per la recezione degli atti di notorietà, che per legge devono essere formati davanti a lui”. Ai sensi dell’art. 1 del D.P.R. n. 396/2000 ”Il sindaco, quale ufficiale del Governo, o chi lo sostituisce a norma di legge, è ufficiale dello stato civile”. Le funzioni di ufficiale dello stato civile possono essere delegate ai dipendenti a tempo indeterminato e, in caso di esigenze straordinarie e temporalmente limitate, a tempo determinato del comune. [2] Ai sensi dell’art. 30, comma 1, L. n. 241/1990, “In tutti i casi in cui le leggi e i regolamenti prevedono atti di notorietà o attestazioni asseverate da testimoni altrimenti denominate, il numero dei testimoni è ridotto a due”. [3] La dichiarazione sostitutiva di notorietà e l’atto notorio non costituiscono, salvi i casi eccezionali previsti dalla legge, un mezzo legale di prova e ciò in quanto il loro valore, come atti pubblici facenti fede fino a querela di falso, è circoscritto dall’attestazione da parte del pubblico ufficiale di aver ricevuto le dichiarazioni degli atti di cui sopra, previa identificazione di loro autori, laddove ciò non vuol dire che le dette dichiarazioni siano prive di rilevanza quanto al loro contenuto, avendo le stesse in ogni caso un valore indiziario (T.A.R. Valle d’Aosta, 2 agosto 1990, n. 68 e T.A.R. Lazio, 19 settembre 1992, n. 1852).