Il Garante per la protezione dei dati personali (il “Garante”), in data 13 dicembre 2018, ha adottato il Provvedimento Generale n. 497, nel quale si è sancita la compatibilità con il Regolamento (UE) 2016/679 (“GDPR”) delle sole prescrizioni contenute nelle autorizzazioni relative a: Le Autorizzazioni generali n. 2/2016, 4/2016, 5/2016 e 7/2016, considerate non più compatibili con la nuova normativa in materia di protezione dati, hanno cessato di produrre i propri effetti. Il Provvedimento n. 497 è stato successivamente posto in consultazione pubblica al fine di recepire eventuali osservazioni e/o proposte da parte di soggetti interessati, associazioni di categoria e organizzazioni rappresentative dei settori di riferimento. In seguito alla conclusione della predetta fase, il 29 luglio 2019 è stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale (GU. Serie Generale n. 176 del 29 luglio 2019) il Provvedimento n. 146 del Garante recante le prescrizioni relative al trattamento delle categorie particolari dei dati. Con particolare riferimento all’Autorizzazione n. 1/2016, “Trattamenti di categorie particolari di dati nei rapporti di lavoro”, si precisa quanto segue. Ambito di applicazione Il Provvedimento n. 146 si applica nei confronti di tutti coloro che, a vario titolo (titolare, responsabile del trattamento ex art. 28 GDPR), effettuano trattamenti per finalità d’instaurazione, gestione ed estinzione del rapporto di lavoro. Tale provvedimento si applica altresì ai trattamenti di categorie particolari di dati personali riferiti a: Finalità del trattamento Il trattamento dei dati sensibili può essere effettuato solo se necessario (art. 9, par. 2, GDPR) per le seguenti attività: Prescrizione specifiche Il trattamento effettuato ai fini dell’instaurazione del rapporto di lavoro, compreso il caso in cui i candidati spontaneamente inviano il proprio curriculum, deve riguardare le sole informazioni strettamente pertinenti e limitate a quanto necessario a tali finalità, anche tenuto conto delle particolari mansioni e/o delle specificità dei profili professionali richiesti. Se necessario, pertinente e proporzionato all’instaurazione del rapporto di lavoro, è dunque possibile, per tutti coloro che svolgono un’attività di selezione del personale, trattare dati idonei a rivelare lo stato di salute e l’origine razziale ed etnica dei candidati, solo se la loro raccolta sia giustificata da scopi determinati e legittimi. Qualora nei curricula siano presenti dati non pertinenti rispetto alla finalità di assunzione, i datori di lavoro o coloro che svolgono attività di intermediazione, devono astenersi dall’utilizzare tali informazioni. In ogni caso, i dati genetici non possono essere trattati al fine di stabilire l’idoneità professionale di un candidato all’impiego, neppure con il consenso dell’interessato. Possono, essere trattati i dati particolari che rivelano le convinzioni religiose o filosofiche ovvero l’adesione ad associazioni od organizzazioni a carattere religioso o filosofico esclusivamente in caso di fruizione di permessi in occasione di festività religiose o per le modalità di erogazione dei servizi di mensa o, nei casi previsti dalla legge, per l’esercizio dell’obiezione di coscienza. Le opinioni politiche, l’appartenenza sindacale, o l’esercizio di funzioni pubbliche e incarichi politici, di attività o di incarichi sindacali, sono dati che possono essere trattati esclusivamente ai fini della fruizione di permessi o di periodi di aspettativa riconosciuti dalla legge o, eventualmente, dai contratti collettivi anche aziendali nonché per consentire l’esercizio dei diritti sindacali compreso il trattamento dei dati inerenti alle trattenute per il versamento delle quote di iscrizione ad associazioni od organizzazioni sindacali. Nel provvedimento è sancito che il datore di lavoro non può trattare dati genetici al fine di stabilire l’idoneità professionale di un dipendente, neppure con il suo consenso. Modalità di trattamento Il provvedimento in oggetto stabilisce che i dati devono essere raccolti, di regola, presso l’interessato. Inoltre, tutte le comunicazioni all’interessato (elettroniche oppure attraverso il personale autorizzato), che contengono categorie particolari di dati, devono essere individualizzate e, nel caso di trasmissione di documento cartaceo, dovrà essere trasmesso, di regola, in plico chiuso, salva la necessità di acquisire, anche mediante la sottoscrizione per ricevuta, la prova della ricezione dell’atto. Per quanto riguarda la trasmissione ad altre divisioni o funzioni della medesima struttura organizzativa di documenti che contengono dati di categoria particolare, devono contenere esclusivamente le informazioni necessarie allo svolgimento della funzione senza allegare, ove non strettamente indispensabile, documentazione integrale. Tali documenti inoltre, verranno trattati solo ed esclusivamente da personale autorizzato. Infine, quando per ragioni di organizzazione del lavoro, e nell’ambito della predisposizione di turni di servizio, si proceda a mettere a disposizione a soggetti diversi dall’interessato (ad esempio, altri colleghi) dati relativi a presenze e assenze dal servizio, il datore di lavoro non deve esplicitare, nemmeno attraverso acronimi o sigle, le causali dell’assenza dalle quali sia possibile evincere la conoscibilità di particolari categorie di dati personali.