In data 16 marzo 2020, anche l’European Data Protection Board (“EDPB”) è intervenuto sul tema Covid-19 e trattamento dei dati personali. In particolare, l’EDPB ha sottolineato come, dal momento che le misure d’emergenza adottate dai governi europei per contenere la pandemia implicano il trattamento dei dati personali, tale trattamento si fonderà su basi giuridiche diverse rispetto al consenso degli interessati. Come dichiarato dall’EDPB, il Regolamento UE 679/2016 (“GDPR”) non rappresenta un ostacolo per le misure adottate nella lotta contro il Covid-19 in quanto lo stesso, avendo ampia portata, contempla regole da applicarsi anche in situazioni emergenziali, come quella attualmente in corso. In questi casi, dunque, per consentire ai datori di lavoro e alle autorità sanitarie pubbliche competenti di trattare i dati personali, il GDPR prevede, ex artt. 6 e 9, basi giuridiche specifiche, quali (i) l’interesse pubblico nel settore della sanità pubblica, (ii) la salvaguardia di interessi vitali degli interessati e (iii) l’adempimento di un obbligo legale, che legittimano il trattamento dei dati personali senza la necessità di ottenere il consenso della persona interessata. Con riferimento, invece, al trattamento dei dati relativi alle comunicazioni elettroniche e, in particolare, dei dati di geolocalizzazione, si devono considerare ulteriori disposizioni. L’EDPB ha infatti precisato che le leggi nazionali, emanate per dare attuazione alla Direttiva e-Privacy (Direttiva 2002/58/CE), sanciscono il principio secondo il quale i dati di geolocalizzazione possono essere utilizzati solo se anonimizzati, oppure in presenza del consenso dei soggetti interessati. Ne deriva che le autorità pubbliche dovrebbero mirare a trattare i dati di geolocalizzazione purché siano anonimizzati, così da impedire la riconducibilità del dato all’individuo. Qualora ciò non fosse possibile, l’art. 15 della Direttiva e-Privacy riconosce agli Stati Membri la possibilità di introdurre misure legislative di emergenza che tutelino la sicurezza nazionale e pubblica a condizione che tali misure siano necessarie, appropriate e proporzionate secondo gli standard tipici di una società democratica. Fermo restando che, in caso di adozione delle summenzionate misure, è sempre necessario che gli Stati Membri garantiscano agli individui adeguati strumenti di tutela, quali a titolo esemplificativo il diritto a un ricorso giurisdizionale.