Nell’ambito di un procedimento istauratosi davanti all’Autorità garante per la protezione dei dati personali (il “Garante” o l’”Autorità”) a seguito di un reclamo presentato da un cliente di un noto istituto bancario (la “Banca”), il Garante ha irrogato una sanzione pari a Euro 20.000,00 nei confronti della Banca per la violazione degli articoli 12, paragrafo 3, e 15 del Regolamento UE 2016/679 (il “GDPR”). Nel reclamo al Garante, il cliente della Banca lamentava, inter alia, anche il mancato riscontro all’istanza di esercizio dei diritti (e in particolare del diritto di accesso di cui all’articolo 15 del GDPR), formulata nei confronti della Banca in data 15 luglio 2020, con cui chiedeva altresì di prendere visione dell’informativa di cui all’articolo 13 del GDPR. Tuttavia, a fronte della suddetta istanza, regolarmente notificata tramite PEC, al cliente non perveniva alcun riscontro nei termini di cui all’articolo 12, paragrafo 3, del GDPR né lo stesso veniva informato, entro il medesimo termine, dei motivi dell’inottemperanza nonché della possibilità di proporre un reclamo all’Autorità. La Banca aveva, infatti, fornito riscontro al cliente solo a seguito della presentazione del reclamo al Garante e nell’ambito dell’istruttoria, la stessa aveva assunto ad argomentazioni difensive il fatto che (i) “il ritardo nel fornire riscontro all’istanza del reclamante [fosse] stato causato da una serie di circostanze “non riconducibili alla volontà dei dipendenti o della banca” che, ad ogni modo, tali da ritenere che “non [avessero] causato al cliente alcun pregiudizio” e, inoltre, “l’istanza di esercizio dei diritti [fosse] stata presentata nell’ambito di una più ampia e articolata richiesta da parte del cliente che avrebbe impedito di fornire tempestivo riscontro”. Le argomentazioni della Banca non venivano, tuttavia, considerate dal Garante quali validi motivi di esclusione della responsabilità della Banca e in ragione di ciò il Garante riscontrava la violazione delle disposizioni del GDPR sopra richiamate. Gestione delle richieste di esercizio di diritti degli interessati: informazioni, comunicazioni e modalità trasparenti per l’esercizio dei diritti dell’interessato Il GDPR attribuisce ai soggetti interessati alcuni diritti e, in particolare: I diritti di cui sopra (i “Diritti”) possono essere esercitati in qualsiasi momento da qualunque interessato: in ragione di ciò ai titolari e ai responsabili è richiesto di dotarsi di una struttura organizzativa in grado di far fronte alle richieste di esercizio dei Diritti dell’interessato nel rispetto dei termini e delle condizioni poste dalla normativa di riferimento. In particolare, ai sensi dell’articolo 12 del GDPR, il titolare del trattamento deve: