In data 15 aprile 2021, l’Autorità garante per la protezione dei dati personali (“Garante Privacy” o “Autorità”), al termine di un procedimento istruttorio condotto dalla stessa, ha emesso un’ordinanza ingiunzione nei confronti della Società Proma S.S.A. S.r.l. (la “Società”) a fronte di un reclamo presentato da Fiom Cgil Molise, su mandato di undici lavoratori dipendenti, nel quale venivano lamentate presunte violazioni della normativa in materia di protezione dei dati personali nell’ambito dell’utilizzo del sistema informatico PPMS (Proma Productivity Management System) da parte della Società (il “Sistema Informatico”). I fatti contestati Come rappresentato nel reclamo, attraverso l’utilizzo del Sistema Informatico – oggetto di autorizzazione da parte dell’Ispettorato territoriale del lavoro (“ITL”) di Campobasso-Isernia – veniva lamentato che la Società obbligasse “tutti i lavoratori ad inserire una password individuale sulla postazione di lavoro prima di iniziare la produzione, archiviando i dati dei singoli lavoratori relativamente ai fermi e alla produzione durante le 8 ore lavorative”. Pertanto, stante la riferibilità dei dati ai singoli dipendenti seguito dell’autenticazione con password, attraverso il Sistema Informatico la Società effettuava trattamenti sulla base di un’informativa (l’”Informativa”) resa ex art. 13 del Regolamento UE 2016/679 (“GDPR”) ritenuta “inidonea a rappresentare le concrete e specifiche finalità e modalità” dei trattamenti stessi. La Società, in risposta alla richiesta di chiarimenti dell’Autorità, si difendeva precisando, inter alia, che: Il procedimento dinnanzi all’Autorità si instaurava a seguito dell’impugnazione di una contestazione disciplinare, avvenuta nel giugno 2018, da parte della Società nei confronti di un lavoratore che si era ingiustificatamente allontanato dalla postazione di lavoro. Tale assenza, rilevata dai superiori gerarchici de visu, era stata successivamente confermata attraverso l’analisi dei dati del Sistema Informatico: accedendo allo stesso, per il tramite di username e password personale, il personale autorizzato aveva infatti proceduto a verificare i “fermi” della “macchina” alla quale il lavoratore era addetto. Esito dell’istruttoria e del procedimento per l’adozione dei provvedimenti correttivi e sanzionatori All’esito dell’esame delle dichiarazioni rese all’Autorità nel corso del procedimento nonché della documentazione acquisita, il reclamo risultava fondato per alcuni profili, in quanto la Società, in qualità di titolare, aveva effettuato operazioni di trattamento di dati personali riferiti ai dipendenti che risultavano non conformi alla disciplina in materia di protezione dei dati personali. L’Autorità ha in particolare rilevato che: L’ordinanza richiama l’articolo 114 del d.lgs. 196/2003, come modificato dal D.lgs. 101/2018 (il “Codice Privacy”) ai sensi del quale l’osservanza dell’art 4 della Legge 300/1970 (“Statuto dei Lavoratori”) – che prevede il rilascio della autorizzazione da parte dell’Ispettorato del lavoro in caso di mancato accordo con le rappresentanze dei dipendenti come condizione indefettibile in caso di installazione di “strumenti dai quali derivi anche la possibilità di controllo a distanza dell'attività dei lavoratori” – costituisce condizione di liceità dei trattamenti di dati personali. L’art 4 dello Statuto dei Lavoratori è una delle norme del diritto nazionale “più specifiche per assicurare la protezione dei diritti e delle libertà con riguardo al trattamento dei dati personali dei dipendenti nell’ambito dei rapporti di lavoro” individuate dall’art. 88 del GDPR. Pertanto il trattamento effettuato dalla Società in contrasto con la prescrizione della richiamata autorizzazione è avvenuto in violazione del principio di liceità del trattamento (art. 5, par. 1, lett. a) del GDPR o in relazione all’art. 114 del Codice Privacy) e di quanto previsto dall’art. 88 del GDPR. Conclusioni Rilevata la violazione degli articoli 5, par.1, lett. a) ed e), 13 e 88 del GDPR e dell’articolo 114 del Codice Privacy, il Garante Privacy ha pertanto disposto l’adozione di misure correttive tra cui: (i) l’adozione di un’informativa conforme al GDPR relativa al trattamento dei dati effettuato attraverso il Sistema Informatico; (ii) l’adozione di misure di segregazione dei dati raccolti attraverso i form cartacei e conservati sia in un archivio cartaceo sia attraverso l’utilizzo di un software. Oltre alle misure correttive di cui sopra, l’Autorità ha disposto il pagamento di una sanzione pari a Euro 40 mila, considerata dalla stessa adeguata e idonea a punire la condotta illecita della Società, comminata tenendo in considerazione le seguenti circostanze: (i) la natura della violazione che ha riguardato i principi generali del trattamento, le condizioni di liceità dello stesso e le disposizioni sull’informativa; (ii) la negligente condotta della Società e il grado di responsabilità della stessa che non si è conformata alla disciplina in materia di protezione dei dati relativamente ad una pluralità di disposizioni; (iii) l’impegno a cooperare da parte della Società; e (iv) l’assenza di precedenti specifici (relativi alla stessa tipologia di trattamento) a carico della Società.