L’Autorità Garante per la protezione dei dati personali (“Garante Privacy”), con il Provvedimento n. 18 del 23 gennaio 2020, ha irrogato una sanzione pari a 30 mila Euro nei confronti dell’Azienda Ospedaliera Universitaria Integrata di Verona (l’”Azienda”) a seguito di tre episodi di violazione di dati personali avvenuti all’interno dell’Azienda e comunicati dalla stessa al Garante Privacy. L’Azienda, nell’ambito di controlli periodici interni, aveva infatti riscontrato il verificarsi di condotte illegittime da parte di alcuni dipendenti i quali, in mancanza di necessaria autorizzazione, avevano avuto accesso ai dossier sanitari di colleghi/e che, al tempo stesso, erano anche pazienti in cura presso l’Azienda. NOTIFICHE AL GARANTE PRIVACY L’Azienda aveva prontamente notificato al Garante Privacy, ex art. 33 del Regolamento UE 679/2016 (“GDPR”), le condotte di cui sopra attraverso tre comunicazioni: Nelle notifiche di cui sopra, l’Azienda aveva altresì dichiarato di: ATTIVITÀ ISTRUTTORIA DEL GARANTE PRIVACY A seguito delle notifiche di cui sopra, il Garante Privacy ha avviato l’attività istruttoria disponendo la riunione dei procedimenti, ritenendo che le tre condotte sopra rappresentate rilevassero la sussistenza di elementi idonei a configurare, da parte dell’Azienda, la violazione degli artt. 5 e 9 del GDPR. In particolare, il Garante Privacy ha evidenziato che: L’Azienda, nelle successive memorie difensive, ha dichiarato (i) di aver notificato le condotte illegittime di cui sopra al Garante Privacy e di averne data comunicazione agli interessati; (ii) di non ritenere che gli interessati abbiano subito danni di entità misurabile poiché le condotte sono state scoperte dall’Azienda durante controlli periodici e non a seguito di segnalazione da parte di soggetti interessati; (iii) di considerare dolosa la condotta dei dipendenti dell’Azienda coinvolti nella violazione dei dati personali ma non quella dell’Azienda che, al contrario, non ritiene di poter considerare il suo modus operandi come negligente e volto all’intenzionale lesione della riservatezza dei dati degli interessati; (iv) di aver adottato le misure opportune per ridurre il danno subito dagli interessati e, al contempo, di aver messo in atto misure correttive volte a ridurre la possibilità del verificarsi dello stesso evento dannoso in futuro; (v) di aver implementato le misure tecniche e organizzative reputate necessarie per adeguarsi alle indicazioni contenute nelle Linee Guida adottate dal Garante Privacy, assumendo oltretutto ulteriori iniziative in ambito informativo quali, ad esempio, l’invio a tutti i Direttori delle Unità Operative e ai coordinatori delle professioni sanitarie di apposite istruzioni circa gli adempimenti da porre in essere per adeguarsi alle Linee Guida. ESITO DELL’ ATTIVITA’ ISTRUTTORIA Al termine della fase istruttoria, il Garante Privacy ha riscontrato in particolare la violazione dell’art. 5, par. 1, lett. f), del GDPR, risultando dagli atti e dagli scritti difensivi che: (i) gli accessi ai dossier sanitari sono avvenuti per “mera curiosità”; (ii) le misure di sicurezza adottate dall’Azienda non hanno permesso né di evitare forme di trattamento illecito di dati personali né di garantire un’adeguata sicurezza a protezione dei dati da forme di trattamento non autorizzato, non rispettando così il principio di accountability; (iii) l’Azienda, solo a seguito della comunicazione del data breach del 9 maggio 2019, ha adottato misure volte a consentire l’accesso a dossier sanitari ai soli tecnici autorizzati, limitatamente ai documenti necessari per lo svolgimento delle attività loro attribuite (misure già prescritte dal Garante Privacy nel 2015 nelle Linee Guida). MISURE CORRETTIVE E SANZIONE AMMINISTRATIVA Il Garante Privacy, alla luce di quanto sopra, ha imposto all’Azienda, quali misura correttiva ex art 58, par. 2 lett d) del GDPR, di completare l’implementazione delle misure volte a migliorare le procedure di accesso ai dossier sanitari da parte del personale (i.e. accesso consentito previa autorizzazione, soggetta a verifica). Il Garante Privacy ha altresì ritenuto opportuno irrogare una sanzione ex art. 83 par. 5 lett. a) del GDPR pari a 30 mila Euro. Il quantum della sanzione è stato stabilito tenendo in debito conto l’esistenza di interventi sul tema da parte del Garante Privacy, il livello di adeguatezza delle misure tecniche e organizzative adottate dall’Azienda, il numero degli interessati coinvolti, la tipologia di dati violati e il numero di accessi non autorizzati ai dossier sanitari – considerati come strumento informativo deputato, per sua natura, a documentare la storia clinica di una persona attraverso la raccolta di documenti come referti, cartelle cliniche o verbali di pronto soccorso. Il Garante Privacy ha, invece, considerato positivamente il fatto che (i) fosse stata la stessa Azienda a comunicare gli accessi non autorizzati, (ii) gli accessi autorizzati fossero stati individuati nell’ambito di controlli periodici effettuati dall’Azienda e infine (iii) fosse stata l’Azienda stessa ad aver avviato spontaneamente un processo di revisione delle misure tecniche e organizzative relative all’accesso ai dossier sanitari.