Il 31 dicembre 2021, l’Autorità francese per la protezione dei dati (“CNIL”) ha emesso due importanti decisioni nei confronti di Google e Facebook, comminando alle stesse sanzioni rispettivamente per 150 e 60 milioni di euro, per aver reso il meccanismo di rifiuto dei cookie più complesso di quello previsto per la loro accettazione, e per aver di fatto obbligato gli utenti a essere tracciati e profilati nei loro comportamenti online, nonché a consentire la condivisione dei propri dati personali con agenzie di marketing e ulteriori terze parti. In particolare, a seguito di una serie di attività di indagine condotte dalla CNIL nei confronti delle predette piattaforme per verificare la corretta applicazione delle proprie linee guida e delle raccomandazioni precedentemente emanate in materia di cookie, l’autorità ha constatato che il banner visualizzato sui siti google.fr, youtube.com e facebook.com presentava un tasto che permetteva l’immediata accettazione dei cookie, senza, tuttavia, che fosse previsto un meccanismo altrettanto semplice per poter rifiutare il loro impiego. Difatti, gli utenti erano costretti a compiere più azioni per rifiutare il consenso all’utilizzo dei cookie (essenzialmente per finalità di marketing e di profilazione), a fronte di una sola azione richiesta per accettarli, configurandosi in questo modo una violazione del principio della libertà del consenso e dei requisiti previsti dalla normativa per acquisire lo stesso in maniera lecita. Le piattaforme sanzionate avranno, tuttavia, tre mesi per conformarsi alle linee guida vigenti e alla normativa francese, al fine di evitare ulteriori sanzioni. Lo scenario Italiano: le linee guida cookie emessa dal Garante Anche in Italia occorre fare molta attenzione. Dal 10 Gennaio 2022, i siti e le piattaforme web che utilizzano cookie e altri strumenti di tracciamento dovranno infatti conformarsi alle nuove Linee guida adottate dal Garante per la protezione dei dati personali (il “Garante”), con provvedimento n. 231 del 10 Giugno 2021 (pubblicato in Gazzetta Ufficiale il 9 Luglio 2021) (le “Linee Guida”), per le quali, tuttavia, il Garante aveva concesso un termine di sei mesi dalla loro pubblicazione, per adottare le necessarie azioni di adeguamento. Come sottolineato dal Garante stesso, le Linee Guida hanno l’obiettivo primario di rafforzare il potere decisionale degli utenti riguardo all’uso dei propri dati personali quando navigano on line. Il provvedimento è stato adottato tenendo conto degli esiti della consultazione pubblica promossa alla fine dello scorso anno e ha comportato l’aggiornamento delle precedenti Linee guida del 2014, resosi ormai necessario alla luce delle innovazioni introdotte dal Regolamento europeo in materia di privacy, nonché alla luce di una serie di ulteriori fattori, quali: l’esperienza maturata sulla non corretta attuazione delle modalità per rendere l’informativa agli utenti e per l’acquisizione del consenso all’uso dei loro dati; il crescente uso di tracciatori particolarmente invasivi; la moltiplicazione delle identità digitali degli utenti che favorisce l’incrocio dei loro dati e la creazione di profili sempre più dettagliati. Come già previsto dalla normativa vigente, i cookie e gli altri strumenti di tracciamento con finalità diverse da quelle tecniche potranno essere utilizzati soltanto attraverso l’acquisizione del consenso informato rilasciato dall’utente con le modalità chiarite nelle nuove Linee Guida, fermo restando che in nessun caso – come ha chiarito il Garante - potrà essere invocata la scriminante del legittimo interesse del titolare per giustificare l’utilizzo di cookie o di altri strumenti di tracciamento. Principali novità introdotte dalle Linee Guida Le principali novità introdotte dal Garante attraverso l’adozione delle nuove Linee Guida riguardano: