Criptovalute e portafogli digitali: in arrivo una maggiore regolamentazione

21 Febbraio 2022

Il 17 febbraio 2022 è stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale il decreto ministeriale 13 gennaio 2022 del Ministro dell’economia e delle finanze relativo alle “modalità e tempistiche con cui i prestatori di servizi relativi all’utilizzo di valuta virtuale e i prestatori di servizi di portafoglio digitale sono tenuti a comunicare la propria operatività sul territorio nazionale” (il “Decreto”).

Il Decreto in esame si inserisce in un quadro normativo interno ed europeo di riferimento in materia di contrasto all’utilizzo di criptovalute per finalità di riciclaggio di denaro o per il finanziamento di attività illecite, nel quale vi rientrano i seguenti provvedimenti:

  • il D.lgs. n. 231/2007, che statuisce un dovere di adeguata verifica dell’identità del cliente nonché di segnalazione di operazioni sospette a carico dei prestatori di servizi di valuta virtuale;
  • la Direttiva UE n. 849/2015 (cd. “IV Direttiva europea antiriciclaggio”), recepita in Italia dal D.lgs. n. 90/2017, il quale fornisce una definizione normativa di valuta virtuale;
  • la Direttiva UE n. 843/2018 (cd. “V Direttiva europea antiriciclaggio”), recepita in Italia dal D.lgs. n. 125/2019, che estende la disciplina in esame ai soggetti operanti nel settore delle criptovalute e ai prestatori di servizi di portafoglio digitale (cd. “wallet provider”).

Il Decreto è, in particolare, volto a:

  • implementare la lotta all’attività di riciclaggio di denaro tramite l’utilizzo di valute e portafogli digitali; e
  • definire un sistema più efficace di vigilanza sulle operazioni di scambio e acquisto di valute virtuali.

Chi sono i prestatori di servizi relativi all’utilizzo di valuta virtuale e di servizi di portafoglio digitale?

Ai sensi del Decreto, per “prestatore di servizi relativi all’utilizzo di valuta virtuale” si intende ogni persona fisica o giuridica che fornisce a terzi, a titolo professionale, anche online, servizi funzionali all’utilizzo, allo scambio, alla conservazione di valuta virtuale e alla loro conversione da ovvero in valute aventi corso legale o in rappresentazioni digitali di valore, ivi comprese quelle convertibili in altre valute virtuali nonché' i servizi di emissione, offerta, trasferimento e compensazione e ogni altro servizio funzionale all'acquisizione, alla negoziazione o all'intermediazione nello scambio delle medesime valute.

Mentre per “prestatore di servizi di portafoglio digitale” si intende ogni persona fisica o giuridica che fornisce a terzi, a titolo professionale ed anche online, servizi di salvaguardia di chiavi crittografiche private per conto dei propri clienti, al fine di detenere, memorizzare e trasferire valute virtuali.

Ne deriva che la mera attività di emissione in proprio di valute virtuali è esclusa dal perimetro del Decreto, se la stessa non è accompagnata dall’esercizio a titolo professionale, per conto della clientela, di uno o più servizi relativi all’utilizzo di valute virtuali o di portafoglio digitale.

Cosa prevede il Decreto?

Il Decreto prevede, in capo ai prestatori di servizi relativi all’utilizzo di valuta virtuale e ai prestatori di servizi di portafoglio digitale, l’obbligo di iscrizione a una sezione speciale del registro dell’OAM, organismo degli agenti e dei mediatori creditizi (il “Registro”).

L’iscrizione è «condizione essenziale» per l’esercizio legale dell’attività in Italia.

L'iscrizione al Registro è subordinata al ricorrere dei seguenti requisiti (previsti dall’art. 17-bis, comma 2, del D.lgs. 141/2010):

  1. per le persone fisiche: la cittadinanza italiana o di uno Stato dell'Unione europea ovvero di uno Stato diverso secondo le disposizioni dell'articolo 2 del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero (di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286) e domicilio nel territorio italiano;
  2.  per i soggetti diversi dalle persone fisiche: la sede legale e amministrativa o, per i soggetti comunitari, una stabile organizzazione nel territorio italiano.

I prestatori di servizi, come sopra individuati e in possesso dei requisiti richiesti, che intendano svolgere la propria attività sul territorio nazionale, anche online, dovranno, pertanto, provvedere all’invio di una apposita comunicazione (effettuata in maniera telematica utilizzando il servizio presente nel portale dell’OAM).

In particolare, tale comunicazione, relativamente ai soggetti diversi dalle persone fisiche, deve contenere:

  1. la denominazione sociale e la natura giuridica del soggetto;
  2. il codice fiscale/partita IVA;
  3. la sede legale e, se diversa dalla sede legale, la sede amministrativa;
  4. per i soggetti con sede legale in altro Stato membro dell’Unione europea, la sede della stabile organizzazione nel territorio italiano;
  5. i dati identificativi del legale rappresentante;
  6. un indirizzo di posta elettronica certificata per le comunicazioni tra il prestatore e l’OAM;
  7. l’indicazione della tipologia di attività svolta in qualità di prestatore di servizi relativi all’utilizzo di valuta virtuale e/o di prestatore di servizi di portafoglio digitale;
  8. l’indicazione della tipologia di servizio prestato (tra quelli elencati nell’allegato 2 del Decreto);
  9. le modalità di svolgimento del servizio, con l’indicazione del numero e dell’indirizzo dei punti fisici di operatività, e/o dell’operatività online con l’indicazione dell’indirizzo web tramite il quale il servizio è svolto.

Alla comunicazione dovrà, inoltre, essere allegata copia del documento di identificazione del soggetto che la effettua e, nel caso di soggetto diverso da persona fisica, del legale rappresentante nonché la visura camerale aggiornata.

In aggiunta all’obbligo di iscrizione, i prestatori di servizi relativi all’utilizzo di valuta virtuale e i prestatori di servizi di portafoglio digitale avranno l’obbligo di trasmettere all’OAM, in modalità telematica e con cadenza trimestrale, i dati relativi alle operazioni effettuate sul territorio italiano, e in particolare:

  1. i dati identificativi del cliente;
  2. i dati sintetici relativi all’operatività complessiva di ciascun prestatore di servizi per singolo cliente (e.g. controvalore in euro del saldo totale delle valute virtuali riferibili a ciascun cliente).

In caso di violazione di tale obbligo, il Decreto prevede che l’OAM possa disporre dei poteri di sospensione e cancellazione dalla sezione speciale del Registro già previsti dall’art. 17-bis del D.lgs. n. 141/2010. In particolare, l’OAM potrà disporre:

  • la sospensione (non inferiore a tre mesi e non superiore ad un anno) dal Registro in caso di violazione dell’obbligo di trasmissione trimestrale dei summenzionati dati riguardanti le operazioni effettuate;
  • la cancellazione dal Registro nell’ipotesi di:
  • perdita di uno dei requisiti richiesti per l’esercizio dell’attività;
  • ripetuta violazione dell’obbligo (previsto a pena di sospensione) di trasmissione trimestrale dei dati riguardanti le operazioni effettuate;
  • inattività protratta per oltre un anno, in assenza di comprovati motivi;
  • cessazione dell’attività.

Inoltre, in capo all’OAM resta il dovere di collaborare con l’autorità di vigilanza, l’autorità giudiziaria e le forze dell’ordine competenti, fornendo ogni informazione e documentazione “detenuta in forza della gestione della sezione speciale del Registro, compresi i dati relativi alle operazioni effettuate”.

La sezione speciale del Registro sarà operativa entro il 18 maggio.

Tutti i soggetti, già operativi alla data di apertura del Registro e in possesso dei requisiti di legge sopra richiamati, avranno, pertanto, 60 giorni di tempo da tale data per comunicare la propria operatività in Italia e continuare a esercitare l’attività senza dover attendere la pronuncia dell’OAM sull’iscrizione nel Registro.

L’OAM avrà 15 giorni per verificare la regolarità e la completezza della comunicazione e della documentazione allegata per disporre o negare l’iscrizione. In caso di mancato rispetto del termine sopra richiamato, o di diniego all’iscrizione, l’eventuale esercizio dell'attività sarà considerato abusivo.

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