Decreto Legislativo di attuazione della Direttiva (UE) 2019/2161 (c.d. Direttiva Omnibus)

12 Aprile 2023

Le nuove disposizioni normative per rafforzare la tutela dei consumatori

Con il D.Lgs. n. 26 dello scorso 7 marzo 2023 (il “Decreto”), il Consiglio dei Ministri ha recepito a livello nazionale la c.d. “Direttiva Omnibus” (Direttiva (UE) 2019/2161).

La Direttiva Omnibus, applicabile a partire dal 28 maggio 2022, modifica la Direttiva 93/13/CEE e le Direttive 98/6/CE, 2005/29/CE e 2011/83/UE al fine di una migliore applicazione, armonizzazione e modernizzazione, a livello europeo, delle norme a tutela dei consumatori.

Il Decreto apporta modifiche al D.Lgs. n. 206 del 6 settembre 2005 e successive modificazioni (il “Codice del Consumo”), intervenendo su molteplici fronti in tema di trasparenza verso i consumatori, clausole vessatorie, pratiche commerciali considerate in ogni caso ingannevoli, concorrenza sleale o comunicazioni commerciali non veritiere, nonché in merito al regime sanzionatorio applicabile, prevedendo altresì alcuni criteri che l’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato (”AGCM”) deve tenere in considerazione ai fini dell’irrogazione delle sanzioni.

La novella legislativa è volta a rafforzare la tutela dei consumatori, adeguando le previsioni normative alle evoluzioni soprattutto dei modelli di business e delle transazioni online.

Il Decreto è in vigore dal 2 aprile 2023, salvo per le norme sulla riduzione del prezzo (di seguito meglio descritte), le quali si applicheranno a partire dal 1° luglio 2023.

Il presente contributo è volto a sintetizzare le modifiche apportate al Codice del Consumo e a riassumere gli adempimenti che i fornitori di mercati online sono tenuti a porre in essere, a seguito dell’entrata in vigore del Decreto.

Le principali novità

In primis, il Codice del Consumo, come novellato dal Decreto, introduce definizioni e regolamentazioni su “mercato online”, “ricerca online” e recensioni di consumatori o apprezzamenti sui social media.

Obblighi informativi

Una delle principali novità introdotte dal Decreto, in particolare per i contratti conclusi su marketplace, è relativa all’introduzione di una serie di specifici obblighi informativi supplementari che il fornitore deve adempiere prima che un consumatore sia vincolato da un contratto a distanza, o da una corrispondente offerta, su un mercato online.

In particolare ai sensi del nuovo articolo 49-bis del Codice del Consumo, il fornitore deve indicare al consumatore, in maniera chiara e comprensibile e in modo appropriato al mezzo di comunicazione a distanza:

  • informazioni generali sui principali parametri che determinano il ranking delle offerte presentate al consumatore come un risultato della sua ricerca e l'importanza che viene data a tali parametri rispetto ad altri;
  • informazioni sulla controparte contrattuale, vale a dire se il terzo che offre beni, servizi o contenuti digitali attraverso la piattaforma è un professionista o meno, sulla base della dichiarazione fatta dal terzo stesso al fornitore del marketplace[1];
  • l’inapplicabilità della normativa in tema di tutela dei consumatori, laddove il terzo che offre i beni, i servizi o il contenuto digitale non sia un professionista;
  • le modalità di ripartizione degli obblighi relativi al contratto tra il terzo che offre i beni, i servizi o il contenuto digitale e il fornitore del marketplace, in caso di contratto concluso dal consumatore con il terzo, ove anche il fornitore del marketplace assuma degli obblighi, fermo restando che le responsabilità delle parti coinvolte rimangono, in ogni caso, invariate.

In termini di obblighi, per quanto riguarda i contratti a distanza e i contratti negoziati fuori dei locali commerciali, ai sensi del novellato articolo 49 del Codice del Consumo, il professionista, oltre ad adempiere ai tradizionali obblighi di trasparenza (ad es. caratteristiche del prodotto e prezzo) è tenuto a fornire al consumatore, prima che il contratto sia concluso, ulteriori informazioni quali:

  • laddove applicabile, l'informazione che il prezzo è stato personalizzato sulla base di un processo decisionale automatizzato, nei limiti di cui al Regolamento (UE) 2016/679 (il “GDPR”);
  • un promemoria dell'esistenza della garanzia legale di conformità per i beni, il contenuto digitale e i servizi digitali;
  • laddove applicabile, la funzionalità dei beni con elementi digitali, del contenuto digitale e dei servizi digitali, comprese le misure applicabili di protezione tecnica;
  • laddove applicabile, qualsiasi compatibilità e interoperabilità pertinente dei beni con elementi digitali, del contenuto digitale e dei servizi digitali, di cui il professionista sia a conoscenza o di cui ci si può ragionevolmente attendere che sia venuto a conoscenza.

Ulteriore novità riguarda l’obbligo di informazione verso i consumatori in caso di riduzione del prezzo di un prodotto (sia in caso di canali di vendita online che offline).

In tali casi, l’articolo 17-bis del Codice del Consumo, applicabile alle campagne promozionali a decorrere dal 1° luglio 2023, prevede che ogni annuncio di riduzione del prezzo di un prodotto (ad eccezione dei prodotti agricoli e alimentari deperibili), oltre a contenere il prezzo attuale, dovrà altresì indicare il prezzo più basso applicato dal professionista nei 30 giorni antecedenti l’applicazione di tale riduzione.

Inoltre, in caso di aumento progressivo della riduzione di prezzo all’interno della medesima campagna promozionale, il prezzo precedente che dovrà indicare il professionista è quello senza la riduzione anteriore alla prima applicazione della riduzione.

Laddove, invece, si tratti di prodotti immessi sul mercato da meno di 30 giorni e ad eccezione dei “prezzi di lancio”, caratterizzati da successivi annunci di incremento di prezzo, il professionista dovrà indicare il prezzo precedente e il periodo di tempo in cui è stata applicata tale somma.

Le disposizioni in materia di annunci di riduzione di prezzo di cui sopra si applicano anche alle vendite straordinarie (i.e. vendite di liquidazione, vendite di fine stagione e vendite promozionali), mentre restano escluse le vendite sottocosto.

Peraltro, sono state introdotte maggiori tutele per vendite in occasione di visite non richieste o escursioni organizzate con l’aumento del diritto di recesso da 14 a 30 giorni.

Le nuove fattispecie di pratiche commerciali scorrette

Il Decreto modifica il Codice del Consumo introducendo anche nuove pratiche commerciali scorrette.

In particolare, sono considerate pratiche commerciali ingannevoli:

  • una qualsivoglia attività di marketing che promuova un bene, in uno Stato membro dell'Unione europea, come identico a un bene commercializzato in altri Stati membri, sebbene questo risulti significativamente diverso per composizione o caratteristiche (c.d. dual quality), salvo laddove ciò sia giustificato da fattori legittimi e oggettivi;
  • in caso di visualizzazione di risultati in risposta a una ricerca online del consumatore, la fornitura di risultati senza indicare chiaramente, laddove sussistente, che la classificazione degli annunci ha natura pubblicitaria e che il risultato ottenuto deriva dal pagamento effettuato dagli inserzionisti per ottenere una classificazione migliore dei prodotti;
  • la rivendita ai consumatori di biglietti per eventi, laddove il professionista li abbia acquistati utilizzando strumenti automatizzati per eludere gli eventuali limiti imposti in termini di numero di biglietti acquistabili per persona;
  • l’indicazione di recensioni di un prodotto inviate da consumatori che hanno effettivamente utilizzato o acquistato il prodotto, in assenza di implementazione di misure ragionevoli e proporzionate per verificare che le recensioni provengano da tali soggetti;
  • l’invio – anche tramite conferimento di incarico ad altra persona giuridica o fisica – di recensioni di consumatori false o falsi apprezzamenti o la fornitura di false informazioni in merito a recensioni di consumatori o ad apprezzamenti sui social media per finalità di promozione.

Inoltre, vengono introdotti nuovi parametri di valutazione delle pratiche commerciali ingannevoli realizzate mediante omissioni. Sulla base di tali modifiche, sono ritenute rilevanti le omissioni di informazioni in merito a:

  • informazioni sulla controparte contrattuale (se professionista o privato);
  • parametri principali che determinano la classificazione dei prodotti presentati al consumatore come risultato della sua ricerca e l'importanza conferita a tali parametri rispetto ad altri parametri, in caso di possibilità di cercare prodotti offerti da professionisti diversi o da consumatori sulla base di una ricerca sotto forma di parola chiave, frase o altri dati;
  • misure adottate dal professionista al fine di garantire che le recensioni pubblicate provengano da consumatori che hanno effettivamente acquistato o utilizzato il prodotto.

Data monetization e contenuti digitali

Inoltre, l’articolo 46 del Codice del Consumo è stato novellato dal Decreto al fine di estendere l’ambito di applicazione delle disposizioni contenute nel Capo I “dei diritti dei consumatori nei contratti”, (quali gli obblighi di informazione, il diritto di recesso, i mezzi di pagamento, i pagamenti supplementari e la tutela amministrativa e giurisdizionale del consumatore) anche ai contratti con i quali il professionista fornisce al consumatore un contenuto digitale mediante un supporto non materiale o un servizio digitale e il consumatore fornisce o si impegna a fornire dati personali al professionista (c.d. data monetization), a meno che i dati personali forniti dal consumatore siano trattati ai soli fini della fornitura del contenuto digitale o del servizio digitale, per adempiere a obblighi di legge e per nessun altro scopo.

A titolo esemplificativo, il fornitore, in caso di recesso del consumatore, dovrà astenersi dall'utilizzare qualsiasi contenuto, diverso dai dati personali, che è stato fornito o creato dal consumatore durante l'utilizzo del contenuto digitale o del servizio digitale fornito dal professionista, salvo il caso in cui il contenuto:

  • sia privo di utilità al di fuori del contesto del contenuto o servizio digitale fornito dal professionista;
  • si riferisca unicamente all’attività del consumatore nell’utilizzo del contenuto o servizio digitale fornito dal professionista;
  • sia stato aggregato dal professionista ad altri dati e non possa essere disaggregato o possa esserlo con uno sforzo sproporzionato;
  • sia stato generato congiuntamente dal consumatore e da altre persone, e altri consumatori possano continuare a utilizzarlo. Il consumatore ha altresì il diritto di recuperare dal professionista tali contenuti in modo gratuito e senza impedimenti, entro un lasso di tempo ragionevole e in un formato di uso comune e leggibile da dispositivo automatico.

In caso di recesso non sono previsti ulteriori obblighi soltanto in capo al professionista. Il consumatore, infatti, deve astenersi dall’utilizzare il contenuto o servizio digitale e dal metterlo a disposizione di terzi. Il professionista può impedire al consumatore qualsiasi ulteriore utilizzo del contenuto o servizio digitale, rendendolo inaccessibile o disattivando il suo account utente.

Ad ogni modo, quanto sopra si pone all’interno di una già discussa tematica, relativa all’utilizzo dei dati e, in generale, in merito all’innovazione tecnologia a cui si sta assistendo negli ultimi anni.

Infatti, già con il D.Lgs. 173/2021 – il quale ha attuato a livello nazionale la Direttiva (UE) 2019/770 volta a regolamentare specifici aspetti dei contratti di fornitura di contenuto digitale e servizi digitali – il legislatore era intervenuto estendendo l’ambito di applicazione delle disposizioni a tutela del consumatore anche nelle ipotesi in cui lo stesso fornisca o si impegni a fornire dati personali per usufruire di contenuti o servizi digitali. Rimane tuttavia inteso, come altresì precisato dal Considerando 33 della Direttiva Omnibus, che il trattamento dei dati personali forniti per usufruire di contenuti o servizi digitali dovrà in ogni caso avvenire nel pieno rispetto dei principi e delle disposizioni previste dal GDPR (tra cui, ad esempio, le condizioni di liceità dei trattamenti).

Alla luce di quanto sopra, il fornitore sarà tenuto a conformarsi anche alla normativa in materia di protezione dei dati personali, considerando altresì gli eventuali pareri e decisioni emessi dall’Autorità Garante per la protezione dei dati personali in tema di data monetization.

Le sanzioni

Il Decreto ha modificato il regime sanzionatorio, prevedendo, specifiche sanzioni in caso di violaizone degli obblighi di cui al Codice del Consumo, come novellato, nonché i criteri che l’AGCM è tenuta a considerare ai fini di determinare la sanzione.

A titolo esemplificativo, è opportuno segnalare che il Decreto:

  • ha aumentato il massimo edittale delle sanzioni per pratiche commerciali scorrette: da 5 milioni si è passati a 10 milioni di Euro;
  • ha previsto una nuova sanzione nel caso di violazioni transfrontaliere o diffuse a livello europeo, il cui massimo edittale è pari al 4% del fatturato annuo del professionista realizzato in Italia ovvero negli Stati membri dell'UE interessati dalla violazione e, in caso di indisponibilità di informazioni sul fatturato annuo, l'importo massimo della sanzione irrogata dall’AGCM può essere pari a 2 milioni di Euro;
  • in caso di violazione delle disposizioni in materia di annunci di riduzione del prezzo, ha previsto una sanzione amministrativa tra un minimo di 516 Euro e un massimo di 3098 Euro. Peraltro, eventuali attività intraprese nell’ambito di campagne promozionali potrebbero essere considerate sleali e quindi soggette alla normativa in materia di pratiche commerciali sleali, di cui al Titolo III del Codice del consumo;
  • ha introdotto sanzioni armonizzate a livello europeo anche nel caso in cui l’AGCM accerti la vessatorietà di una o più clausole del contratto concluso tra professionista e consumatore (l’importo massimo della  sanzione  irrogata dall'AGCM può essere pari  al  4%  del  fatturato  annuo  del professionista  realizzato  in  Italia  ovvero  negli  Stati   membri dell’UE interessati dalla relativa violazione), ferma restando la c.d. “nullità di protezione” delle clausole vessatorie a favore del solo consumatore.

Conclusioni

La disciplina in tema di commercio elettronico, nonché la tutela dei consumatori, è stata oggetto di diverse e rilevanti modifiche – quali la Direttiva (UE) 2019/770 e la Direttiva (UE) 2019/771 – che hanno impattato, a livello nazionale, il Codice del Consumo. Le modifiche sono state principalmente volte a tutelare maggiormente i consumatori, specialmente nel settore del digitale, andando a disciplinare meglio, inter alia, cosa si intenda per pratiche commerciali scorrette.

In attesa di vedere come verranno recepite tali modifiche dall’AGCM, al fine di adempiere i nuovi obblighi introdotti dal Decreto, che hanno modificato il Codice del Consumo, risulterà quindi necessario:

  • analizzare il contenuto dei contratti, integrandoli, ove necessario, con le ulteriori informazioni richieste dalle nuove disposizioni introdotte nel Codice del Consumo;
  • tenere in considerazione le disposizioni in materia di annunci di riduzione del prezzo, in caso di campagne promozionali in cui vengono applicati sconti;
  • verificare che il livello di trasparenza di informazione verso i consumatori sia conforme a quello richiesto dalla disciplina applicabile;
  • accertarsi di non commettere attività considerate pratiche commerciali scorrette, nell’esercizio delle proprie attività.

[1] Sulla base della normativa europea e, nello specifico, del Regolamento (UE) 2022/2065 relativo a un mercato unico dei servizi digitali, che modifica la Direttiva 2000/31/CE, c.d. Digital Services Act, i fornitori di piattaforme online che consentono ai consumatori di concludere contratti a distanza con operatori commerciali (i.e., il terzo che offre beni, servizi o contenuti digitali) devono compiere il “massimo sforzo possibile” per valutare se le informazioni fornite dal terzo siano attendibili e complete, anche chiedendo all’operatore stesso di fornire documenti giustificativi provenienti da fonti affidabili.

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