Le nuove disposizioni normative per rafforzare la tutela dei consumatori Con il D.Lgs. n. 26 dello scorso 7 marzo 2023 (il “Decreto”), il Consiglio dei Ministri ha recepito a livello nazionale la c.d. “Direttiva Omnibus” (Direttiva (UE) 2019/2161). La Direttiva Omnibus, applicabile a partire dal 28 maggio 2022, modifica la Direttiva 93/13/CEE e le Direttive 98/6/CE, 2005/29/CE e 2011/83/UE al fine di una migliore applicazione, armonizzazione e modernizzazione, a livello europeo, delle norme a tutela dei consumatori. Il Decreto apporta modifiche al D.Lgs. n. 206 del 6 settembre 2005 e successive modificazioni (il “Codice del Consumo”), intervenendo su molteplici fronti in tema di trasparenza verso i consumatori, clausole vessatorie, pratiche commerciali considerate in ogni caso ingannevoli, concorrenza sleale o comunicazioni commerciali non veritiere, nonché in merito al regime sanzionatorio applicabile, prevedendo altresì alcuni criteri che l’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato (”AGCM”) deve tenere in considerazione ai fini dell’irrogazione delle sanzioni. La novella legislativa è volta a rafforzare la tutela dei consumatori, adeguando le previsioni normative alle evoluzioni soprattutto dei modelli di business e delle transazioni online. Il Decreto è in vigore dal 2 aprile 2023, salvo per le norme sulla riduzione del prezzo (di seguito meglio descritte), le quali si applicheranno a partire dal 1° luglio 2023. Il presente contributo è volto a sintetizzare le modifiche apportate al Codice del Consumo e a riassumere gli adempimenti che i fornitori di mercati online sono tenuti a porre in essere, a seguito dell’entrata in vigore del Decreto. Le principali novità In primis, il Codice del Consumo, come novellato dal Decreto, introduce definizioni e regolamentazioni su “mercato online”, “ricerca online” e recensioni di consumatori o apprezzamenti sui social media. Obblighi informativi Una delle principali novità introdotte dal Decreto, in particolare per i contratti conclusi su marketplace, è relativa all’introduzione di una serie di specifici obblighi informativi supplementari che il fornitore deve adempiere prima che un consumatore sia vincolato da un contratto a distanza, o da una corrispondente offerta, su un mercato online. In particolare ai sensi del nuovo articolo 49-bis del Codice del Consumo, il fornitore deve indicare al consumatore, in maniera chiara e comprensibile e in modo appropriato al mezzo di comunicazione a distanza: In termini di obblighi, per quanto riguarda i contratti a distanza e i contratti negoziati fuori dei locali commerciali, ai sensi del novellato articolo 49 del Codice del Consumo, il professionista, oltre ad adempiere ai tradizionali obblighi di trasparenza (ad es. caratteristiche del prodotto e prezzo) è tenuto a fornire al consumatore, prima che il contratto sia concluso, ulteriori informazioni quali: Ulteriore novità riguarda l’obbligo di informazione verso i consumatori in caso di riduzione del prezzo di un prodotto (sia in caso di canali di vendita online che offline). In tali casi, l’articolo 17-bis del Codice del Consumo, applicabile alle campagne promozionali a decorrere dal 1° luglio 2023, prevede che ogni annuncio di riduzione del prezzo di un prodotto (ad eccezione dei prodotti agricoli e alimentari deperibili), oltre a contenere il prezzo attuale, dovrà altresì indicare il prezzo più basso applicato dal professionista nei 30 giorni antecedenti l’applicazione di tale riduzione. Inoltre, in caso di aumento progressivo della riduzione di prezzo all’interno della medesima campagna promozionale, il prezzo precedente che dovrà indicare il professionista è quello senza la riduzione anteriore alla prima applicazione della riduzione. Laddove, invece, si tratti di prodotti immessi sul mercato da meno di 30 giorni e ad eccezione dei “prezzi di lancio”, caratterizzati da successivi annunci di incremento di prezzo, il professionista dovrà indicare il prezzo precedente e il periodo di tempo in cui è stata applicata tale somma. Le disposizioni in materia di annunci di riduzione di prezzo di cui sopra si applicano anche alle vendite straordinarie (i.e. vendite di liquidazione, vendite di fine stagione e vendite promozionali), mentre restano escluse le vendite sottocosto. Peraltro, sono state introdotte maggiori tutele per vendite in occasione di visite non richieste o escursioni organizzate con l’aumento del diritto di recesso da 14 a 30 giorni. Le nuove fattispecie di pratiche commerciali scorrette Il Decreto modifica il Codice del Consumo introducendo anche nuove pratiche commerciali scorrette. In particolare, sono considerate pratiche commerciali ingannevoli: Inoltre, vengono introdotti nuovi parametri di valutazione delle pratiche commerciali ingannevoli realizzate mediante omissioni. Sulla base di tali modifiche, sono ritenute rilevanti le omissioni di informazioni in merito a: Data monetization e contenuti digitali Inoltre, l’articolo 46 del Codice del Consumo è stato novellato dal Decreto al fine di estendere l’ambito di applicazione delle disposizioni contenute nel Capo I “dei diritti dei consumatori nei contratti”, (quali gli obblighi di informazione, il diritto di recesso, i mezzi di pagamento, i pagamenti supplementari e la tutela amministrativa e giurisdizionale del consumatore) anche ai contratti con i quali il professionista fornisce al consumatore un contenuto digitale mediante un supporto non materiale o un servizio digitale e il consumatore fornisce o si impegna a fornire dati personali al professionista (c.d. data monetization), a meno che i dati personali forniti dal consumatore siano trattati ai soli fini della fornitura del contenuto digitale o del servizio digitale, per adempiere a obblighi di legge e per nessun altro scopo. A titolo esemplificativo, il fornitore, in caso di recesso del consumatore, dovrà astenersi dall'utilizzare qualsiasi contenuto, diverso dai dati personali, che è stato fornito o creato dal consumatore durante l'utilizzo del contenuto digitale o del servizio digitale fornito dal professionista, salvo il caso in cui il contenuto: In caso di recesso non sono previsti ulteriori obblighi soltanto in capo al professionista. Il consumatore, infatti, deve astenersi dall’utilizzare il contenuto o servizio digitale e dal metterlo a disposizione di terzi. Il professionista può impedire al consumatore qualsiasi ulteriore utilizzo del contenuto o servizio digitale, rendendolo inaccessibile o disattivando il suo account utente. Ad ogni modo, quanto sopra si pone all’interno di una già discussa tematica, relativa all’utilizzo dei dati e, in generale, in merito all’innovazione tecnologia a cui si sta assistendo negli ultimi anni. Infatti, già con il D.Lgs. 173/2021 – il quale ha attuato a livello nazionale la Direttiva (UE) 2019/770 volta a regolamentare specifici aspetti dei contratti di fornitura di contenuto digitale e servizi digitali – il legislatore era intervenuto estendendo l’ambito di applicazione delle disposizioni a tutela del consumatore anche nelle ipotesi in cui lo stesso fornisca o si impegni a fornire dati personali per usufruire di contenuti o servizi digitali. Rimane tuttavia inteso, come altresì precisato dal Considerando 33 della Direttiva Omnibus, che il trattamento dei dati personali forniti per usufruire di contenuti o servizi digitali dovrà in ogni caso avvenire nel pieno rispetto dei principi e delle disposizioni previste dal GDPR (tra cui, ad esempio, le condizioni di liceità dei trattamenti). Alla luce di quanto sopra, il fornitore sarà tenuto a conformarsi anche alla normativa in materia di protezione dei dati personali, considerando altresì gli eventuali pareri e decisioni emessi dall’Autorità Garante per la protezione dei dati personali in tema di data monetization. Le sanzioni Il Decreto ha modificato il regime sanzionatorio, prevedendo, specifiche sanzioni in caso di violaizone degli obblighi di cui al Codice del Consumo, come novellato, nonché i criteri che l’AGCM è tenuta a considerare ai fini di determinare la sanzione. A titolo esemplificativo, è opportuno segnalare che il Decreto: Conclusioni La disciplina in tema di commercio elettronico, nonché la tutela dei consumatori, è stata oggetto di diverse e rilevanti modifiche – quali la Direttiva (UE) 2019/770 e la Direttiva (UE) 2019/771 – che hanno impattato, a livello nazionale, il Codice del Consumo. Le modifiche sono state principalmente volte a tutelare maggiormente i consumatori, specialmente nel settore del digitale, andando a disciplinare meglio, inter alia, cosa si intenda per pratiche commerciali scorrette. In attesa di vedere come verranno recepite tali modifiche dall’AGCM, al fine di adempiere i nuovi obblighi introdotti dal Decreto, che hanno modificato il Codice del Consumo, risulterà quindi necessario: [1] Sulla base della normativa europea e, nello specifico, del Regolamento (UE) 2022/2065 relativo a un mercato unico dei servizi digitali, che modifica la Direttiva 2000/31/CE, c.d. Digital Services Act, i fornitori di piattaforme online che consentono ai consumatori di concludere contratti a distanza con operatori commerciali (i.e., il terzo che offre beni, servizi o contenuti digitali) devono compiere il “massimo sforzo possibile” per valutare se le informazioni fornite dal terzo siano attendibili e complete, anche chiedendo all’operatore stesso di fornire documenti giustificativi provenienti da fonti affidabili.