Piattaforme online: nuove regole in materia di trasparenza ed equità nei rapporti B2B a partire dal 12 luglio 2020 con l’applicazione del Regolamento (UE) 2019/1150

8 Luglio 2020

A partire dal 12 luglio 2020 si applicherà il Regolamento (UE) 2019/1150 (il “Regolamento”), il quale si pone come obiettivo quello di promuovere la trasparenza e l’equità nei rapporti e nelle condizioni contrattuali tra gli utenti commerciali e i fornitori di servizi di intermediazione online, quali piattaforme online e marketplace digitali, nonché tra gli utenti titolari di siti web aziendali e i motori di ricerca online (i cosiddetti rapporti “B2B” o “Business to Business”).

L’adozione del Regolamento si inserisce nell’ambito di un più ampio progetto sviluppato dall’Unione europea per la promozione del commercio elettronico composto da una serie di norme – quali la Direttiva (UE) 2019/770 sui contenuti digitali e la Direttiva (UE) 2019/771 sulla vendita di beni digitali – che, a decorrere dal 2020, andranno a disciplinare le varie attività commerciali online, al fine di aumentare la competitività delle aziende europee e di tutelare i consumatori. Il Regolamento riconosce infatti che i servizi di intermediazione online contribuiscono in modo determinante allo sviluppo e al benessere di tutti quei modelli di business che si basano su commercio e innovazione, offrendo l’accesso a nuovi mercati e a nuove opportunità commerciali.

Tali vantaggi, tuttavia, riconosciuta la diffusione e il ruolo ormai fondamentale per la crescita e la competitività delle aziende che usufruiscono di tali servizi, necessitano di essere sottoposti a una migliore regolamentazione al fine di garantire certezza giuridica nei rapporti commerciali. In particolare, una più dettagliata disciplina in materia risulta determinante sotto due diversi profili.

Da un lato, è necessario regolare i rapporti B2B limitando quanto più possibile la facoltà dei fornitori di servizi digitali di agire unilateralmente e in modo potenzialmente iniquo e dannoso nei confronti dei fruitori dei servizi – facoltà consentita alla luce del potere contrattuale dagli stessi acquisito e derivante dal ruolo fondamentale dagli stessi ricoperto e come sopra menzionato – ; dall’altro, occorre considerare non soltanto le ripercussioni sugli interessi degli utenti commerciali, ma anche – indirettamente – sugli interessi dei consumatori dell’Unione.

Con riferimento alla tutela dei consumatori (e quindi ai cosiddetti rapporti “B2C” o “Business to Consumer”), la trasparenza delle informazioni fornite dalle piattaforme online nonché, in generale, una modernizzazione delle norme a tutela dei consumatori, è prevista dalla Direttiva (UE) 2019/1161 (c.d. “Direttiva Omnibus”), la quale sarà applicabile dal 28 maggio 2022.

Si riporta di seguito un breve riassunto dei contenuti più rilevanti del Regolamento al fine di individuare gli adempimenti e le tutele individuate dallo stesso.

Ambito di applicazione

Il Regolamento si applica ai servizi di intermediazione online e ai motori di ricerca online, a prescindere dal luogo di stabilimento o di residenza del fornitore di tali servizi e dal diritto altrimenti applicabile, forniti o proposti per essere forniti, rispettivamente, agli utenti commerciali e agli utenti titolari di siti web aziendali, che hanno il luogo di stabilimento o di residenza nell’Unione e che, tramite i servizi di intermediazione online o i motori di ricerca online, offrono beni o servizi a consumatori nell’Unione.

Rimangono esclusi:

  1. i consumatori che operano invece per scopi personali; e
  2. i servizi di pagamento online, gli strumenti di pubblicità online e gli scambi pubblicitari online, forniti con l’obiettivo di agevolare l’avvio di transazioni dirette e che non implicano una relazione contrattuale con i consumatori (ai sensi dell’art. 1, co. 3 del Regolamento).

Al fine di meglio comprendere la portata del Regolamento, si precisa che, intendendosi per “servizi di intermediazione online” le piattaforme online che consentono agli utenti commerciali di offrire beni e servizi avendo quale obiettivo quello di facilitare l’avvio della transazione diretta tra tali soggetti, non è necessario che tutta la transazione sia svolta all’interno della piattaforma, ma è sufficiente che quest’ultima sia il luogo virtuale tramite la quale è avviata la transazione, le cui ulteriori fasi possono avvenire anche al di fuori della piattaforma stessa.

Trasparenza delle condizioni contrattuali

Al fine di tutelare gli utenti commerciali e garantire la certezza del diritto per entrambe le parti, l’articolo 3 del Regolamento indica i criteri da adottare nella stesura di termini e condizioni contrattuali, specificando che, in caso di non conformità alle disposizioni previste, i termini e condizioni contrattuali sono nulli e privi di validità, con effetti erga omnes ed ex tunc.

In particolare, è richiesto che:

  • venga utilizzato un linguaggio semplice e comprensibile;
  • i fornitori di servizi dagli utenti commerciali siano facilmente reperibili, anche in fase precontrattuale;
  • sia fornita indicazione delle ragioni che possono dar luogo ad interruzione o sospensione della fornitura dei servizi. Tali facoltà sono analiticamente disciplinate dall’art. 4 del Regolamento, che impone comunque al fornitore del servizio di comunicare, su supporto durevole, con adeguato preavviso la decisione di sospensione o cessazione.;
  • siano comprese informazioni su eventuali canali di distribuzione aggiuntivi e potenziali programmi affiliati;
  • siano fornite informazioni generali sugli effetti dei termini e delle condizioni sulla proprietà e controllo dei diritti di proprietà intellettuale degli utenti commerciali.

Inoltre, il Regolamento presta particolare attenzione ad eventuali modifiche contrattuali unilateralmente predisposte. Queste ultime, come per eventuali motivi di interruzione o sospensione dei servizi, devono essere comunicate su supporto durevole ed effettuate dal fornitore previo preavviso, che sia ragionevole e proporzionato alla natura e alla portata di tali modifiche e alle loro conseguenze e, in ogni caso, non inferiore a 15 giorni, fatte salve le ipotesi previste dal Regolamento. Durante il periodo di preavviso, l’utente commerciale ha la facoltà di risolvere il contratto, ma può comunque rinunciarvi o tramite dichiarazione espressa o con un’azione chiara ed affermativa (come, ad esempio, qualora carichi un’applicazione su un marketplace di software).

Infine, ai sensi dell’art. 3 comma 5, è richiesto che sia sempre garantita la trasparenza dell’identità dell’utente commerciale che fornisce i beni o servizi tramite la piattaforma.

Trasparenza nei criteri di posizionamento

Tra gli obblighi di trasparenza, vi rientrano i criteri di posizionamento delle offerte online (ovvero le modalità e i parametri ai sensi dei quali viene data maggiore visibilità ad un’offerta o ad un sito web piuttosto che ad un'altra/o). Tale regolamentazione risulta necessaria al fine di assicurare una corretta competitività e concorrenza tra gli utenti commerciali che usufruiscono di tale piattaforma o motore di ricerca.

La disciplina prevista dal Regolamento sul punto si pone l’obiettivo di garantire un’adeguata trasparenza nella determinazione di tali criteri di posizionamento sotto due diversi profili: (i) consentire all’utente commerciale di comprendere in quale misura meccanismi di posizionamento tengano conto delle caratteristiche dei prodotti e dei servizi offerti, della pertinenza di tali caratteristiche con il pubblico di consumatori nonché la rilevanza delle caratteristiche grafiche dei siti web utilizzati dagli utenti commerciali; e (ii) consentire all’utente commerciale di comprendere secondo quali modalità è possibile influire sul posizionamento nei risultati di ricerca a fronte del pagamento di un corrispettivo.

Le previsioni del Regolamento, sotto questo profilo, variano tra i fornitori di servizi di intermediazione online e i motori di ricerca. Mentre ai primi è richiesto l’inserimento nei documenti contrattuali dei principali parametri che determinano il posizionamento ed i criteri di contemperamento tra questi ed ulteriori parametri, per i motori di ricerca le previsioni sono più stringenti.

In particolare, ai motori di ricerca è richiesto di:

  1. indicare i parametri più significativi per la determinazione del posizionamento e il loro rapporto con gli altri parametri eventualmente utilizzati; e
  2. la descrizione di tale rapporto deve essere facilmente e pubblicamente accessibile, redatta in un linguaggio semplice, e costantemente aggiornata.

Trasparenza nei trattamenti differenziati

Il Regolamento provvede altresì a disciplinare eventuali trattamenti differenziati riservati o che possano essere riservati dai fornitori di piattaforme online e/o dai motori di ricerca ai prodotti o ai servizi offerti ai consumatori riconducibili ai fornitori (sia direttamente sia tramite soggetti da loro controllati).

Le informazioni relative a tali trattamenti dovranno essere rese disponibili, attraverso una descrizione degli stessi contenuta nelle condizioni contrattuali, la quale, oltre a fare riferimento alle principali considerazioni di ordine economico, commerciale o giuridico per tale trattamento differenziato, dia altresì evidenza:

  1. dell’utilizzo dei dati (personali e non), di cui la piattaforma o il motore di ricerca è in possesso, forniti dall’utente commerciale o dai consumatori stessi per l’uso dei servizi della piattaforma o del motore di ricerca o generati tramite l’utilizzo di tali servizi;
  2. del posizionamento o altre di impostazioni che possono influire sull’accesso alle offerte presenti sulla piattaforma;
  • dei corrispettivi diretti o indiretti addebitati;
  1. di qualsiasi condizione o corrispettivo particolare addebitato per l’uso dei servizi, funzionalità o interfacce tecniche.

Trasparenza nell’accesso ai dati

Infine, tra gli obblighi di trasparenza, il Regolamento dispone in merito alla possibilità o meno di accedere ai dati personali o ad altri dati forniti o generati sia dai consumatori sia dall’utente commerciale stesso.

In particolare, il Regolamento prevede che, all’interno delle condizioni contrattuali, i fornitori di servizi di intermediazione online prevedano e disciplinino tale possibilità nonché (i) le condizioni di accesso ai dati – anche in forma aggregata – da parte sia dei fornitori stessi sia degli utenti commerciali della piattaforma; e (ii) la condivisione con terzi dei dati segnalando se (a) sia prevista o meno la condivisione; (b) qualora la condivisione non sia necessaria per il corretto funzionamento dei servizi di intermediazione online; (c) l’informazione che specifica lo scopo di tale condivisione dei dati nonché (d) le possibilità di cui dispongono gli utenti commerciali per esimersi da tale condivisione dei dati.

Gestione dei reclami

Infine, il Regolamento riconosce ampio spazio alla necessità di instaurazione da parte delle piattaforme online di meccanismi interni di gestione dei reclami, in merito ai quali devono essere indicate le caratteristiche in termini di questioni trattabili (riguardanti presunte inadempienze degli utenti commerciali, problemi tecnologici delle piattaforme o comportamenti e misure adottate dal fornitore) e le modalità con cui devono essere risolte (rapidità, efficacia, priorità e comunicazione degli esiti).

In particolare, si evidenzia che il sistema di gestione dei reclami individuato dall’art. 11 del Regolamento deve essere “facilmente accessibile e gratuito per gli utenti commerciali” e deve garantire che i reclami siano affrontati “in un lasso di tempo ragionevole”. I fornitori dei servizi di intermediazione online devono altresì informare adeguatamente sulle modalità di accesso e di funzionamento di questo sistema.

Vanno inoltre indicati due o più mediatori, che dovranno cercare di pervenire alla risoluzione stragiudiziale delle controversie (ai sensi dell’art.12 del Regolamento). Qualora, infine, si registri una sistematica violazione delle prescrizioni del Regolamento, viene previsto l’intervento delle associazioni di categoria, che potranno citare in giudizio i fornitori di servizi inadempienti (ex art. 14 del Regolamento).

Conclusioni

In conclusione, è indubbio che la disciplina introdotta dal Regolamento, fornendo una regolamentazione più trasparente e tutelante per gli utenti commerciali, ponga delle buone basi al fine di garantire equità e trasparenza a vantaggio di tali utenti nei rapporti con piattaforme digitali, piattaforme e-commerce, stores di applicazioni software e motori di ricerca online. In particolare, il Regolamento, in linea con gli obiettivi posti dal legislatore europeo nell’ambito del progetto di promozione del commercio elettronico, consente che venga riconosciuta una maggior certezza sia nei rapporti tra tutti i soggetti coinvolti (sia con una migliore determinazione delle clausole contrattuali sia garantendo pari condizioni tra gli utenti e il gestore del servizio online e questi ultimi) sia nella gestione dei reclami.

Occorrerà verificare in ogni caso l’impatto del Regolamento nella gestione pratica di tali servizi, riscontrabile solo a seguito dell’adeguamento alle previsioni sopra illustrate da parte dei fornitori e dei motori di ricerca a partire dal 12 luglio 2020.

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