Vendite Delivery: esonero dall'obbligo di certificazione telematica dei corrispettivi

18 Ottobre 2020

L’Agenzia delle Entrate, con la Risposta a istanza di interpello del 28 settembre 2020, n. 416 cha chiarito che in caso di “Vendite Delivery”, che rientrano nel c.d. “commercio elettronico indiretto” (cessione a distanza di beni materiali), poiché le fasi di ordinazione, pagamento dei beni da acquistare e, quindi, stipula del contratto di vendita, sono interamente gestite telematicamente tramite app o sito internet, mentre la relativa consegna fisica dei beni avviene mediante modalità tradizionali, si ha l’esonero dall'obbligo di certificazione, anche telematica, dei corrispettivi.

Il "commercio elettronico indiretto" è una operazione di vendita di beni materiali in cui la transazione commerciale avviene in via telematica, ma il cliente riceve la consegna fisica della merce a domicilio secondo i canali tradizionali, ossia tramite vettore o spedizioniere. Ai fini IVA, le operazioni di commercio elettronico indiretto sono assimilabili alle vendite per corrispondenza e, pertanto, non sono soggette all'obbligo di emissione della fattura (se non richiesta dal cliente non oltre il momento di effettuazione dell'operazione), né all'obbligo di certificazione mediante emissione dello scontrino o della ricevuta fiscale. I corrispettivi delle vendite devono, tuttavia, essere annotati nel registro.

L'articolo 2 del D. Lgs. n. 127 del 2015, n. 127, dispone che a decorrere dal 1° gennaio 2020 i soggetti che effettuano commercio al minuto memorizzano elettronicamente e trasmettono telematicamente all'Agenzia delle entrate i dati relativi ai corrispettivi giornalieri. Le disposizioni in tema di invio telematico dei corrispettivi non inficiano, tuttavia, le regole generali in tema di IVA, per cui se l’operazione di vendita si configura come commercio elettronico indiretto, in quanto la transazione commerciale avviene on line, la stessa è assimilabile alle vendite per corrispondenza, con conseguente esonero da qualunque obbligo di certificazione, salvo l'obbligo di emissione della fattura se richiesta dal cliente.

Conseguentemente, i corrispettivi derivanti dal commercio elettronico continuano ad essere esonerati dall'obbligo di invio telematico dei corrispettivi, mentre devono essere annotati nel registro, ferma l'istituzione, insieme allo stesso, di quello previsto per le fatture eventualmente emesse.

 

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