Lo scorso 24 marzo 2022, il Parlamento europeo e il Consiglio dell’Unione europea hanno raggiunto un accordo politico in merito al testo legislativo del Digital Markets Act (“DMA”), proposta di regolamento europeo presentata dalla Commissione europea nel dicembre 2020 e avente base giuridica l’art. 114 del Trattato sul funzionamento dell’UE, facendo così un ulteriore passo in avanti verso il perseguimento degli obiettivi della strategia digitale europea annunciata dalla Commissione stessa. Obiettivi La regolamentazione del mondo digitale avviata dall’Unione europea tramite l’introduzione di una serie di provvedimenti interconnessi, tra cui è possibile annoverare il DMA e il Digital Services Act (“DSA”) (di cui un precedente contributo è stato pubblicato sull’Osservatorio TMT Data Protection ed è disponibile qui; anche il DSA costituisce una proposta di regolamento europeo presentata dalla Commissione europea), è volta a: In particolare, il DSA mira a proteggere maggiormente gli utenti, tramite il rafforzamento della disciplina prevista per i servizi digitali e, nello specifico, attraverso la limitazione della diffusione di contenuti illeciti e dannosi online e l’introduzione di ulteriori obblighi in capo agli operatori (in particolare intermediari e piattaforme), mentre il DMA ha l’obiettivo di uniformare le opportunità di crescita delle imprese europee, indipendentemente dalla loro dimensione, tramite la regolamentazione delle società che controllano i punti chiave dei canali di distribuzione del mercato digitale e che hanno, pertanto, assunto una rilevanza notevole nel mercato (c.d. "Gatekeeper"). Cosa prevede il DMA Il Digital Markets Act definisce e disciplina il ruolo dei Gatekeeper, introducendo una serie di normevolte a garantire che i mercati nel settore digitale, ove si registra la presenza di tali figure, siano equi e contendibili in tutta l’Unione europea. In particolare, uno degli scopi di tale novità legislativa è quello di assicurare che nessuna piattaforma online di grandi dimensioni che venga ritenuta, quindi, in una posizione di Gatekeeper nei confronti di un gran numero di utenti, abusi di tale posizione a scapito dei piccoli operatori del settore digitale. La primaria finalità, dunque, del testo normativo in esame è vietare determinate pratiche commerciali sleali poste in essere dalle grandi società del settore digitale e creare condizioni di parità per le imprese europee di qualsivoglia dimensione. Tuttavia, sorge spontaneo chiedersi, quando una società è considerata Gatekeeper? L’art. 3 del DMA (come da accordi, ad oggi, raggiunti) stabilisce una serie di criteri oggettivi e precisi per definire tali tipi di società di grandi dimensioni, prevedendo che un fornitore di servizi di piattaforma venga designato come Gatekeeper qualora: Qualora un fornitore di core platform services accerti la sussistenza dei suddetti requisiti e raggiunga, pertanto, le soglie previste dall’art. 3, comma 2, della normativa in esame, lo stesso ha l’obbligo di notificare tale informazione alla Commissione europea entro un arco temporale predeterminato (indicato dalla Commissione pari a 3 mesi e successivamente modificato a 2 dal nuovo accordo sul testo in esame) decorrente dal raggiungimento di tali soglie e fornire le informazioni pertinenti. Inoltre, si tenga presente che le PMI sono esonerate, salvo casi eccezionali, dalla qualifica di Gatekeeper e che è stata prevista anche una categoria di “gatekeeper emergenti”, la quale consentirà alla Commissione europea di imporre determinati obblighi alle imprese con una posizione concorrenziale assodata, ma ancora non consolidata. In ogni caso, qualora un soggetto venga designato come Gatekeeper, questi, relativamente a ciascuno dei servizi offerti, avrà il dovere, inter alia, di: La normativa di riferimento pone altresì ulteriori obblighi in capo ai Gatekeeper nonché le misure volte a garantire l’osservanza di tali obblighi. Inoltre, è previsto che la Commissione, nel rispetto delle disposizioni e dei limiti previsti dalla normativa, possa riconoscere e concedere eventuali sospensioni e/o esenzioni dall’osservanza di tali obblighi a favore di un Gatekeeper su richiesta motivata di quest’ultimo o di propria iniziativa. Al fine di garantire il rispetto delle norme previste dal DMA, l’autorità europea preposta all’applicazione del DMA in esame sarà la Commissione europea, coadiuvata da un “comitato consultivo” e un “gruppo ad alto livello”. In caso di violazione delle norme stabilite dal DMA da parte del Gatekeeper, quest’ultimo potrà essere sanzionato con un'ammenda fino al 10% del suo fatturato totale a livello mondiale del precedente anno. In caso di ripetute violazioni, l’ammenda può arrivare sino al 20% del suo fatturato totale a livello mondiale del precedente anno, mentre, qualora si configuri una sistematica violazione delle disposizioni contenute nel DMA, è previsto che vengano irrogate anche sanzioni di natura straordinaria nei confronti del Gatekeeper. Stato dell’arte A seguito dell’accordo raggiunto lo scorso 24 marzo, il provvedimento in esame dovrà ora essere approvato dal Consiglio dell’Unione europea e dal Parlamento europeo. Una volta approvato il testo legislativo, lo stesso entrerà in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione in Gazzetta ufficiale dell’Unione europea e dovrà essere attuato entro sei mesi dalla sua entrata in vigore.