Direttiva DAC 7: I gestori delle piattaforme online diventeranno collaboratori del Fisco

31 Marzo 2021

Lo scorso 25 marzo è stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale dell’UE la direttiva n. 2021/514 (c.d. direttiva “DAC 7”), la quale altro non rappresenta che la sesta modifica all’ormai nota direttiva n. 2011/16/UE sulla cooperazione amministrativa nel settore fiscale tra gli Stati membri.

L’obiettivo dichiarato dell’Unione è quello di migliorare la collaborazione tra i vari Paesi europei nella lotta alla pianificazione fiscale aggressiva di tipo transfrontaliero, per un verso, estendendo la nuova disciplina alle grandi piattaforme digitali e, per altro verso, rafforzando le disposizioni già presenti relative allo scambio di informazioni e alla cooperazione amministrativa.

La dirompente ascesa dell'economia digitale ha, infatti, dato vita a una serie di complesse questioni di natura fiscale. Negli ultimi anni, infatti, nel panorama globalizzato dell'economia mondiale, le politiche fiscali si sono trovate ad affrontare fenomeni di alta mobilità sia dei contribuenti, sia del capitale, nonché un alto numero di transazioni transfrontaliere e l’internazionalizzazione delle strutture finanziarie.

Per tale ragione, i Governi stanno cercando di adottare misure volte ad arginare il crescente numero di situazioni legate alla frode, all’evasione e all’elusione fiscali generate dalla digitalizzazione dell’economia (si pensi solo, ad esempio, all’ampio dibattito in corso in seno alle istituzioni internazionali ed europee circa la possibile introduzione di una web tax).

Infatti, un numero significativo e in costante aumento di privati e imprese utilizza le piattaforme digitali per vendere beni o fornire servizi. Spesso, però, i redditi percepiti attraverso le piattaforme digitali non sono dichiarati e le relative imposte non vengono versate, in particolare quando tali piattaforme digitali operano in diversi Paesi. Di conseguenza, gli Stati membri perdono gettito fiscale e gli operatori commerciali attivi sulle piattaforme digitali godono di un indebito vantaggio rispetto alle imprese tradizionali.

Dunque, non sorprende come l’obiettivo trainante delle modifiche alla direttiva relativa alla cooperazione amministrativa nel settore fiscale sia proprio quello di affrontare tale questione.

Contenuti della DAC 7

In sostanza, la DAC 7 obbliga i gestori delle piattaforme digitali - per tali intendendosi tutte le entità proprietarie di software, compresi siti web o parti di essi, o di applicazioni accessibili agli utenti, che consentono ai venditori di entrare in contatto con i consumatori – saranno tenuti a comunicare i redditi percepiti dai venditori/clienti attivi sulle loro piattaforme.

Tra le attività commerciali interessate dalla normativa vengono si ricomprendono quelle relative:

  • alla locazione di beni immobili;
  • all’erogazione di servizi personali;
  • alla vendita di beni e alla locazione di mezzi di trasporto.

Le informazioni richieste su ciascun venditore oggetto di comunicazione saranno molteplici: dal nome e cognome, all’indirizzo, fino al numero di partita IVA e, qualora il venditore fornisca servizi di locazione di immobili, anche informazioni aggiuntive quali l’indirizzo di ciascuna proprietà inserzionata (e il relativo numero catastale delle stesse), il corrispettivo totale versato o accreditato nel corso di ogni trimestre del periodo oggetto di comunicazione, nonché – se disponibile – il numero di giorni di locazione e il tipo di ciascuna proprietà inserzionata durante il periodo oggetto di comunicazione.

Dunque, i “giganti del web” dovrebbero trasformarsi in “collaboratori fiscali” per sorvegliare l’evasione di chi guadagna attraverso le piattaforme che essi stessi gestiscono. Infatti, gli Stati membri sono anch’essi tenuti a scambiare automaticamente, e con estrema celerità, con i Paesi partner i dati ricevuti dalle piattaforme.

Entità interessate

L’obbligo comunicativo in parola riguarderà le piattaforme digitali situate sia all'interno che all'esterno dell'UE e ciò al fine di garantire la parità di condizioni tra tutte le piattaforme digitali, impedendo al contempo qualsiasi ipotesi di concorrenza sleale tra le stesse. Per rendere possibile l’adempimento di tale obbligo da parte delle piattaforme digitali straniere, pertanto, esse avranno l’onere di registrarsi presso uno Stato membro e ivi effettuare le comunicazioni delle informazioni richieste.

Nella direttiva è previsto che gli Stati membri adottino e pubblichino, entro il 31 dicembre 2022, le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alla DAC 7, mentre la loro applicazione dovrebbe scattare a decorrere dal 1° gennaio 2023.

Gli Stati membri prevederanno le misure necessarie per imporre ai gestori delle piattaforme digitali di applicare le prescrizioni in materia di raccolta e verifica dei dati richiesti sui venditori, con la conseguenza che, in caso di mancato adempimento da parte degli stessi, questi ultimi potranno essere sottoposti a pesanti sanzioni, che possono arrivare fino alla sospensione all’accesso al mercato interno.

Riguardo le sanzioni, gli Stati membri adottano le misure necessarie per imporre ai gestori di piattaforme con obbligo di comunicazione di applicare le prescrizioni in materia di raccolta e verifica dei dati richiesti in relazione ai rispettivi venditori.

In materia si potrebbe anche giungere, in caso di mancato e/o ripetuto inadempimento da parte delle piattaforme, all’emissione di pesanti sanzioni graduali in caso di mancato rispetto delle regole, fino alla sanzione massima che potrebbe consistere nella sospensione di accesso al mercato.

Peraltro, viene data la possibilità al gestore medesimo di rivalersi su di un cliente/utente non collaborativo. Difatti, se un venditore non fornisce le informazioni indicate dopo due solleciti, trascorsi 60 giorni dall’ultimo sollecito il gestore può chiudere il conto del venditore, impedendogli di registrarsi nuovamente sulla piattaforma o trattenendogli il corrispettivo fino a che questi non fornisca le informazioni dovute.

Verifiche congiunte

Le novità previste dalla disciplina non si esauriscono sugli attori digitali.

A conferma dell’obiettivo del miglioramento dello scambio di informazioni e della cooperazione tra le autorità fiscali degli Stati membri, infatti, è stata introdotta un’intera sezione della direttiva relativa alle c.d. “verifiche congiunte”. In altre parole, l’autorità competente di uno o più Stati membri d’ora in avanti avrà la possibilità di richiedere all’omologa autorità di un altro Stato europeo di effettuare controlli simultanei svolti in modo concordato e coordinato, in conformità della legislazione e dei requisiti procedurali del Paese in cui si svolgono le attività di verifica congiunta.

Attraverso lo svolgimento di tali attività, dunque, verrà consentito ai funzionari di altri Stati membri, che partecipano alla verifica congiunta, di interrogare persone ed esaminare documenti insieme ai funzionari del Paese in cui si svolgono i predetti controlli. Al termine della verifica verrà predisposta dalle autorità intervenute una relazione finale nella quale verranno inserite le questioni sulle quali i funzionari dei vari Paesi concordano.

Infine, allo scopo di prevenire violazioni dei dati e limitare potenziali danni, è stabilito che tutti gli scambi di informazioni sono soggetti al regolamento (UE) 2016/679 (c.d. “GDPR”) e che, in caso di violazione dei dati in uno Stato membro, può essere prevista la sospensione dello scambio di informazioni con detto Stato membro finché non sia stato posto rimedio alla violazione in questione.

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