L’AgCOM adotta le Linee Guida concernenti i meccanismi di reclamo da parte degli utenti (English version available)

5 Luglio 2023

English version below

***

Lo scorso 18 maggio, l’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni (l’“AgCOM” o l’”Autorità”) ha emanato, con la delibera n. 115/23/CONS, le “Linee guida concernenti i meccanismi di reclamo predisposti dai prestatori di servizi di condivisione di contenuti online e regolamento concernente la risoluzione delle controversie tra prestatore di servizi di condivisione di contenuti online e utenti, in attuazione dell’articolo 102-decies della legge 22 aprile 1941, n. 633” (le “Linee Guida”) con le quali l’Autorità ha stabilito l’obbligo per i prestatori di servizi di condivisione di contenuti online di mettere a disposizione degli utenti[1] mezzi di reclamo celeri ed efficaci contro la rimozione o la disabilitazione di contenuti per violazione del diritto d’autore.

Lo schema delle Linee Guida era stato sottoposto a consultazione pubblica con la delibera n. 276/22/CONS del 19 luglio 2022 e, pertanto, nella sua adozione ha tenuto in considerazione le osservazioni e le valutazioni emerse nel corso delle audizioni con tutti i soggetti interessati.

La delibera dà esecuzione all’art. 102-decies della l. n. 633/1941[2] (c.d. legge sul diritto d’autore, di seguito, in breve, “LdA”) e fornisce efficaci strumenti di tutela contro le decisioni delle piattaforme che, se non attentamente ponderate, possono pregiudicare la libertà di espressione degli utenti.

Le previsioni contenute nelle Linee Guida, infatti, mirano ad evitare che le piattaforme accolgano indiscriminatamente tutte le richieste di disabilitazione e rimozione, al solo fine di non incorrere in eventuali responsabilità nei confronti dei titolari dei diritti, con il rischio di andare a ledere la creatività dei content creator.

Prima di procedere con una disamina delle Linee Guida,giova ricordare che l’art. 102-septies della LdA prevede espressamente che i prestatori di servizi di condivisione di contenuti online (i “Prestatori”), considerato che quando concedono l’accesso al pubblico a opere[3] o altri materiali protetti dal diritto d’autore compiono un atto di comunicazione o messa a disposizione del pubblico di tali contenuti, devono necessariamente acquisire una preventiva autorizzazione da parte dei titolari dei diritti delle opere dell’ingegno che gli utenti caricano sulla piattaforma, anche mediante la conclusione di un accordo di licenza. In assenza di tale preventiva autorizzazione, i Prestatori commetterebbero una violazione del diritto di comunicazione al pubblico.

In relazione, invece, all’art. 102-decies della LdA, la disposizione prevede che i Prestatori debbano istituire e rendere disponibili agli utenti di tali servizi dei meccanismi di reclamo celeri ed efficaci, nel caso in cui a specifiche opere o altri materiali caricati dagli stessi venga disabilitato l’accesso o vengano rimossi, a seguito di una decisione da parte del Prestatore stesso.

La disposizione, al comma 1, stabilisce che i titolari dei diritti possano chiedere al Prestatore di disabilitare l’accesso a loro specifiche opere o ad altri materiali o di rimuoverli, indicandone i motivi della richiesta.

Le Linee Guida

Le Linee Guida specificano gli elementi necessari affinché i meccanismi di reclamo rispondano ai requisiti di efficacia e celerità previsti dall’art. 102-decies della LdA. In particolare, il documento dell’AgCOM contiene una guida funzionale per l’implementazione del meccanismo di reclamo, nonché le modalità tecniche operative che i Prestatori possono seguire al fine di uniformarsi a quanto previsto dal legislatore europeo e nazionale.

L’AgCOM, tuttavia, specifica che quanto illustrato nelle Linee Guida ha valenza di principio generale e che i Prestatori possono continuare a utilizzare i sistemi di reclamo già adottati e/o svilupparne di nuovi in futuro, purché questi garantiscano i requisiti di celerità ed efficacia nell’intero processo di contestazione della decisione di disabilitazione dell’accesso o di rimozione di specifiche opere o di altri materiali caricati dagli utenti. 

In concreto, le Linee Guida specificano che:

  • gli utenti hanno il diritto di contestare, tramite reclamo, la decisione di disabilitazione dell’accesso o rimozione di contenuti assunta dal Prestatore;
  • il Prestatore non può limitare la possibilità dell’utente di esercitare il proprio diritto di reclamo e il reclamo deve essere gratuito;
  • i termini per esercitare il diritto di reclamo eventualmente stabiliti dai Prestatori devono essere proporzionati per non pregiudicarne l’efficacia e devono essere espressamente previsti nelle condizioni generali di fornitura del servizio o in altre parti, purché ne sia garantita la visibilità e la comprensibilità;
  • il meccanismo e, in ogni caso, le informazioni relative all’esercizio del diritto di reclamo devono essere rese disponibili in lingua italiana;
  • il Prestatore deve predisporre un meccanismo in modo che la relativa procedura possa essere gestita dall’utente mediante il suo account o tramite indirizzo e-mail associato all’account

La procedura di reclamo

La procedura di reclamo prevede che l’utente mediante istanza – redatta dallo stesso o da un rappresentante munito di procura speciale – fornisca le proprie generalità e i propri recapiti. L’utente può inoltre allegare idonea documentazione ed esporre i motivi per cui ritiene legittimo il caricamento dei contenuti oggetto di contestazione, e quindi infondata la disabilitazione all’accesso o la rimozione agli stessi.

Il Prestatore alla trattazione dell’istanza di reclamo ricevuta dall’utente:

  • non riabilita i contenuti che devono, invece, rimanere disabilitati;
  • se ritiene che il reclamo non sia irricevibile, informa tempestivamente il soggetto legittimato, inoltrando altresì l’istanza ricevuta. Il soggetto legittimato può confermare i motivi della sua richiesta di disabilitazione o rimozione, giustificando la natura lesiva, entro 7 giorni dalla ricezione della comunicazione da parte del Prestatore o può non riscontrare lo stesso. In quest’ultimo caso, il Prestatore decide senza il coinvolgimento del soggetto legittimato sulla possibilità o meno di riabilitare i contenuti. Nel caso in cui, invece, il soggetto legittimato riscontri il Prestatore, quest’ultimo deve assumere una decisione mediante una verifica da parte di un soggetto umano in relazione al contenuto oggetto del reclamo.

In caso di complessità, il Prestatore può chiedere ulteriori informazioni e il termine è prorogato di altri 7 giorni.

La decisione del Prestatore

Il Prestatore, per garantire l’efficacia del meccanismo, deve comunicare la decisione all’utente immediatamente o, in ogni caso, entro 24 ore dall’adozione della stessa e la comunicazione deve avere un contenuto minimo (ad es. l’oggetto della decisione, le ragioni per cui ha agito specificando le motivazioni addotte dai titolari dei diritti o da altri soggetti legittimati, la loro identità e – previa autorizzazione – i loro contatti, nonché i termini e le modalità per effettuare il reclamo).

Il Prestatore deve decidere entro un termine proporzionato al fine di garantire l’efficacia del meccanismo di reclamo e, in ogni caso, non oltre 20 giorni dal ricevimento dell’istanza da parte dell’utente. Il termine è diverso per i nuovi Prestatori, i quali possono decidere entro 30 giorni dal ricevimento dell’istanza.

Inoltre, la decisione deve contenere un avviso per l’utente che espliciti il suo diritto di impugnare la decisione sul reclamo davanti all’AgCOM, il quale deciderà sulla fondatezza della decisione presa dal Prestatore.

Nel caso in cui il reclamo venga accolto, il Prestatore ha l’obbligo di riabilitare tempestivamente i contenuti disabilitati.

A chi si applica

L’art. 102-sexies stabilisce che per Prestatore si intendono i prestatori di servizi della società dell’informazione che:

  • hanno come scopo principale, o tra i principali scopi, di memorizzare e dare accesso al pubblico a grandi quantità di opere o di altri materiali protetti dal diritto d’autore;
  • condividono opere o altri materiali protetti caricati dagli utenti; e
  • organizzano e promuovono le opere o gli altri materiali protetti per trarne profitto, direttamente o indirettamente.

Non rientrano invece in tale categoria, i prestatori che, a titolo esemplificativo e non esaustivo, danno accesso alle enciclopedie online senza scopo di lucro (ad es. Wikipedia), a repertori didattici o scientifici senza scopo di lucro, nonché le piattaforme di sviluppo e di condivisione di software open source (ad es. Linux), i fornitori di servizi di comunicazione elettronica, i prestatori di mercati online.

Cosa devono fare i Prestatori

Oltre ad adeguare e/o implementare, ove necessario, i meccanismi di reclamo conformemente alle Linee Guida, l’AgCOM prevede altresì che i Prestatori, entro 180 giorni dall’entrata in vigore delle Linee Guida, debbano inviare all’Autorità stessa una comunicazione contenete i meccanismi di reclamo adottati.

I Prestatori, inoltre, a metà e alla fine di ogni anno, devono inviare all’AgCOM un report che indichi il numero di contenuti disabilitati o rimossi e il numero di reclami presentati.  

Ad ogni modo, si rammenta che questo non è il primo provvedimento che l’AgCOM ha adottato a seguito del recepimento della Direttiva (UE) 2019/790 del Parlamento europeo e del Consiglio dell’UE da parte del legislatore italiano.

Infatti, già lo scorso 19 gennaio, l’Autorità aveva approvato, con un solo voto contrario, il regolamento in materia di determinazione dell’equo compenso per l’utilizzo online delle pubblicazioni di carattere giornalistico, in attuazione dell’art. 43-bis della LdA, di cui alla delibera n. 3/23/CONS (ne abbiamo parlato nel nostro Osservatorio qui).

***

[English version]

The Italian Authority for the guarantee of telecommunications adopts Guidelines on complaint mechanisms by users

On May 18th, the Italian Authority for the guarantee of telecommunications (“Autorità per le garanzie nelle comunicazioni”, briefly “AgCOM” or the “Authority”) issued the Resolution No. 115/23/CONS, containing the guidelines on complaint mechanisms implemented by providers of online content sharing services and regulations concerning the resolution of disputes between providers of online content sharing services and users, implementing the Article 102-decies of the Italian Law No. 633 of April 22nd, 1941 (in Italian “Linee guida concernenti i meccanismi di reclamo predisposti dai prestatori di servizi di condivisione di contenuti online e regolamento concernente la risoluzione delle controversie tra prestatore di servizi di condivisione di contenuti online e utenti, in attuazione dell’articolo 102-decies della legge 22 aprile 1941, n. 633”, hereinafter the “Guidelines”). With these Guidelines, the Authority established the obligation for providers of online content sharing services to provide users[4] with quick and effective complaint mechanisms against the removal or disabling of content due to copyright infringement.

The draft Guidelines were subject to public consultation through Resolution No. 276/22/CONS of July 19th, 2022, and, therefore, their adoption took into account the comments and assessments received during hearings with all interested parties.

The resolution implements Article 102-decies of the Italian Law No. 633/1941[5] (“legge sul diritto d’autore”, also known as the “Italian Copyright Law”) and provides effective safeguards against platform decisions that, if not carefully considered, could undermine users’ freedom of expression. The provisions in the Guidelines aim to prevent platforms from indiscriminately accepting all requests for disabling and removal, solely to avoid potential liability towards rights holders, thus risking the creativity of content creators.

Before a deep analysis of the Guidelines, it is worth mentioning that Article 102-septies of the Italian Copyright Law explicitly states that providers of online content sharing services (“Providers”), when granting public access to copyrighted works[6] or other protected materials, engage in an act of communication or making available to the public. Therefore, they must necessarily obtain prior authorization from the rights holders of the works uploaded by users on the platform, including through the conclusion of a licensing agreement. Without such prior authorization, Providers would be in violation of the right of communication to the public.

Regarding the Article 102-decies of the Italian Copyright Law, this provision requires Providers to establish and make available to users of such services quick and effective complaint mechanisms in cases where access to specific works or other materials uploaded by users is disabled or removed following a decision by the Provider.

The provision, in paragraph 1, establishes that rights holders may request the Provider to disable access to specific works or other materials or to remove them, indicating the reasons for the request.

The Guidelines

The Guidelines specify the necessary elements that complaint mechanisms should have in order to meet the effectiveness and quickness requirements set forth in the Article 102-decies of the Italian Copyright Law. In particular, the AgCOM document provides a functional guide for implementing the complaint mechanism, as well as the operational technical procedures that Providers can follow in order to comply with European and national legislation.

However, the AgCOM specifies that what is outlined in the Guidelines has the status of general principles, and Providers can continue to use previously adopted complaint systems and/or develop new ones in the future, as long as they ensure the quickness and effectiveness requirements throughout the entire process of challenging decisions to disable access or remove specific works or other materials uploaded by users.

Specifically, the Guidelines provide that:

  • users have the right to object, through a complaint, the decision to disable access or remove content made by the Provider;
  • the Provider cannot limit the user's ability to exercise their right to object, and the complaint process must be free of charge;
  • the time limits for exercising the right to complain, if established by Providers, must be proportionate to avoid compromising its effectiveness and must be expressly provided in the general terms of service or other parts, ensuring exposure and understandability;
  • the complaint mechanism and the information about the exercise of the right to object must be made available in Italian;
  • the Provider must establish a mechanism in order to allow the users to manage the procedure through their account or via the email address associated with the account.

The complaint procedure

The complaint procedure requires the user to submit a request, prepared by themselves or by a representative with a special power of attorney, providing their personal details and contact information. The user may also attach relevant documentation and explain the reasons why they consider that the disputed content should be considered legitimate and therefore should not have been disabled or removed.

Upon receiving the user's complaint request, the Provider:

  • not reinstate the content that should remain disabled.
  • if the complaint is deemed eligible for consideration, promptly informs the authorized party, forwarding the received complaint request. The authorized party may confirm the reasons for their request for disabling or removal, justifying the harmful nature within 7 days of receiving the communication from the Provider, or they may choose not to respond. In the latter case, the Provider decides, without involving the authorized party, whether or not to reinstate the content. If the authorized party acknowledges the Provider's response, the Provider must make a decision through a review by a human subject regarding the content in question.

In case of complexity, the Provider may request further information, and the deadline is extended by another 7 days.

The Provider's decision

To ensure the effectiveness of the mechanism, the Provider must promptly communicate the decision to the user, or at least within 24 hours of adopting it. The communication must include essential information (e.g., the content of the decision, the reasons of the decision specifying the arguments put forth by rights holders or other authorized parties, their identity, and - with prior authorization - their contact information, as well as the terms and methods for filing a complaint).

The Provider must make a decision within a reasonable period to ensure the effectiveness of the complaint mechanism, and in any case, not exceeding 20 days from receiving the user's request. The timeframe is different for new Providers, who may decide within 30 days of receiving the request.

Furthermore, the decision must include notice to the user explicitly stating their right to appeal the decision on the complaint before the Authority, which will determine the validity of the decision made by the Provider.

If the complaint is upheld, the Provider is obliged to promptly reinstate the disabled content.

Who does it apply to?

According to the Article 102-sexies of the Italian Copyright Law, the term Provider refers to providers of information society services who:

  • have as their main purpose, or among their main purposes, the storage and public access to large quantities of copyrighted works or other protected materials;
  • share works or other protected materials uploaded by users; and
  • organize and promote protected works or materials for profit, directly or indirectly.

However, this category does not include providers who, for example, provide access to non-profit online encyclopedias (e.g., Wikipedia), non-profit educational or scientific repositories, as well as open-source software development and sharing platforms (e.g., Linux), electronic communication service providers, and online market providers.

What must Providers do?

In addition to adapting and/or implementing, where necessary, complaint mechanisms in accordance with the Guidelines, the AgCOM also requires that Providers, within 180 days from the effective date of the Guidelines, send a communication to the Authority containing the adopted complaint mechanisms.

Furthermore, Providers must submit a report to the AgCOM in two specific period, indicating the number of disabled or removed contents and the number of complaints filed.

However, it is worth noting that this is not the first measure adopted by the AgCOM following the implementation of the Directive (EU) 2019/790 of the European Parliament and of the Council by the Italian legal framework.

Indeed, on January 19th, 2022, the Authority had approved the regulation on the determination of fair compensation for the online use of journalistic publications, in implementation of the Article 43-bis of the Italian Copyright Law, as stated in Resolution No. 3/23/CONS (you can find an article about this topic here, in Italian).


[1] Ai sensi dell’art. 1, par. 1, lett. i) delle Linee Guida per utente si intende ogni persona fisica o giuridica che carica opere o materiali a mezzo di un servizio della società dell’informazione così come definito dall’art. 102-sexies della LdA o un nuovo servizio della società dell’informazione.

[2] Gli artt. da 102-sexies a 102-decies della LdA, che dettano specifiche previsioni applicabili ai prestatori di servizi di condivisione di contenuti online, sono stati introdotti con il D.Lgs. n. 177/2021, il quale recepisce l’art. 17 della Direttiva UE n. 2019/790 (c.d. Direttiva Copyright).

[3] Ai sensi dell’art. 1, par. 1, lett. d) delle Linee Guida per opera si intende qualsiasi opera, o parti di essa, di carattere sonoro, audiovisivo, fotografico, videoludico, editoriale e letterario, inclusi i programmi applicativi e i sistemi operativi per elaboratore, tutelata dalla LdA e diffusa su reti di comunicazione elettronica.

[4] According to the Article 1(1)(i) of the Guidelines, the term “user” refers to any natural or legal person who uploads works or materials through an information society service as defined in the Article 102-sexies of the Italian Copyright Law or a new information society service.

[5] Articles 102-sexies to 102-decies of the Italian Copyright Law, which provide specific provisions applicable to providers of online content sharing services, were introduced by Legislative Decree no. 177/2021, which implemented the Article 17 of EU Directive no. 2019/790 (known as the Copyright Directive).

[6] According to the Article 1(1)(d) of the Guidelines, the term “work” refers to any work, or parts thereof, of a sound, audiovisual, photographic, video game, editorial, and literary nature, including application programs and computer operating systems, protected by the Italian Copyright Law and disseminated on electronic communication networks.

2024 - Morri Rossetti

I contenuti pubblicati nel presente sito sono protetti da diritto di autore, in base alle disposizioni nazionali e delle convenzioni internazionali, e sono di titolarità esclusiva di Morri Rossetti e Associati.
È vietato utilizzare qualsiasi tipo di tecnica di web scraping, estrazione di dati o qualsiasi altro mezzo automatizzato per raccogliere informazioni da questo sito senza il nostro esplicito consenso scritto.
Ogni comunicazione e diffusione al pubblico e ogni riproduzione parziale o integrale, se non effettuata a scopo meramente personale, dei contenuti presenti nel sito richiede la preventiva autorizzazione di Morri Rossetti e Associati.

cross