Dal 1° dicembre 2024, le imprese a cui si applica il D. Lgs. 138/2024 (“Decreto NIS2”), che recepisce la Direttiva (UE) 2555/2022 (“Direttiva NIS2”), possono registrarsi sulla piattaforma digitale resa disponibile dall’Agenzia per la Cybersicurezza Nazionale (“ACN”) per l’identificazione e l’elencazione dei soggetti essenziali e dei soggetti importanti. L’obbligo di registrazione, che deve essere adempiuto entro il 28 febbraio 2025, si applica ai: Sono già in ritardo, ove non abbiano provveduto già all’iscrizione, specifici soggetti che si dovevano registrare sulla piattaforma entro lo scorso 17 gennaio, tra cui: La mancata registrazione entro il 17 gennaio espone i soggetti interessati al rischio di sanzioni, come vedremo a breve. A partire da quest’anno, i soggetti essenziali ed importanti, inoltre, dovranno registrarsi o aggiornare le informazioni contenute nella registrazione nel periodo intercorrente tra il 1° gennaio e il 28 febbraio. Uno strumento fondamentale e utile per la registrazione è la “Determinazione del Direttore generale dell’Agenzia per la cybersicurezza nazionale” n. 38565 del 26 novembre 2024, nella quale sono stati definiti i termini, le modalità e i procedimenti di utilizzo e accesso alla piattaforma digitale. Cosa occorre sapere? Il portale, già attivo, richiede, per la registrazione, l’accesso tramite SPID o con credenziali. Prima di procedere con la procedura di registrazione, è opportuno risolvere alcune questioni preliminari, tra cui: Il punto di contatto, infatti, dovrà effettuare la registrazione per conto del soggetto e curare l’attuazione delle disposizioni del Decreto NIS2 accedendo al portale ACN (tra cui, ad esempio, in caso di inserimento nell’elenco dell’ACN, la comunicazione dello spazio di indirizzamento IP pubblico e i nomi di dominio in uso o nella disponibilità del soggetto, nonché la predisposizione e il caricamento sulla piattaforma dell’elenco degli Stati membri in cui vengono forniti i servizi che rientrano nell’ambito di applicazione del Decreto NIS2), nonché interloquire con l’ACN, ove necessario. La mancata registrazione, comunicazione o aggiornamento delle informazioni potrebbe dar luogo a pesanti sanzioni amministrative pecuniarie: In caso di mancata o tardiva registrazione potrebbe essere altresì contestata la mancata osservanza degli obblighi imposti agli organi di amministrazione e agli organi direttivi e si applicherebbe la sanzione prevista per la violazione più grave, aumentata fino al triplo. Gli organi amministrativi e direttivi non sono soltanto responsabili in caso di mancata, tardiva o erronea registrazione sulla piattaforma ACN, ma anche delle altre violazioni del Decreto NIS2, tra cui la loro mancata formazione in materia di sicurezza informatica, nonché l’assenza di promozione della formazione ai dipendenti in merito alle misure di gestione dei rischi per la sicurezza informatica.