Piattaforme di intermediazione e motori di ricerca: le Linee Guida dell’AGCOM e i nuovi poteri sanzionatori

1 Luglio 2022

Con la legge del 30 dicembre 2020 n. 178 (la “Legge di Bilancio 2021”) che ha modificato l'art. 1, comma 6, lett. c) della legge del 31 luglio 1997 n. 249, introducendo il punto 14-bis, sono state affidate all'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni (l’”Autorità” o “AGCOM”) nuove competenze in materia di “Platform to Business” (“P2B”)[1].

Nello specifico, all’AGCOM è stato affidato il compito di garantire l'adeguata ed efficace applicazione, da parte dei fornitori di servizi di intermediazione e dei fornitori di motori di ricerca online, del Regolamento (UE) 2019/1150 del Parlamento europeo e del Consiglio dell'Unione Europea del 20 giugno 2019 (il “Regolamento P2B”), anche mediante l’adozione di linee guida, la promozione di codici di condotta e la raccolta di informazioni pertinenti.

Il Regolamento P2B

Il Regolamento P2B, che promuove l’equità e la trasparenza per gli utenti commerciali, è volto a tutelare gli utenti commerciali nonché i titolari di siti web aziendali che utilizzano i servizi di intermediazione online e i motori di ricerca online per lo svolgimento delle rispettive attività commerciali. L’obiettivo del legislatore europeo nell’emanazione del Regolamento è quello di garantire maggiore trasparenza nelle condizioni contrattuali applicate a coloro che fruiscono di tali servizi, anche in considerazione della dipendenza che i titolari di siti web aziendali hanno verso tali fornitori per poter offrire i propri beni e servizi a consumatori finali e utenti online.

In particolare, il Regolamento P2B individua nuovi obblighi in capo ai soggetti che forniscono tali servizi a coloro che hanno il luogo di stabilimento o di residenza nell’Unione europea e che, tramite tali piattaforme, offrono – a loro volta – beni o servizi ai consumatori del territorio dell’Unione europea (quali, a titolo esemplificativo e non esaustivo, specifiche misure a favore degli utenti commerciali per garantire trasparenza ed equità in merito ai termini e condizioni contrattuali applicabili, al posizionamento di beni e servizi offerti nel web e a eventuali trattamenti differenziati applicati ai prodotti o servizi offerti dai fornitori rispetto a quelli degli utenti commerciali, nonché efficaci mezzi per la risoluzione delle controversie che dovessero insorgere con gli utenti commerciali).

Le Linee Guida dell’AGCOM

Nel recepire il compito affidatogli di garantire l’adeguata ed efficace applicazione del Regolamento P2B da parte dei fornitori di servizi di intermediazione online e dei fornitori di motori di ricerca online, l’AGCOM, con la Delibera n. 156/22/CONS del 19 maggio 2022, ha avviato la consultazione pubblica concernente le Linee Guida per l'adeguata ed efficace applicazione del Regolamento P2B (le “Linee Guida”).

Le Linee Guida sono state predisposte con il fine di fornire indicazioni chiare circa le modalità di dettaglio per la predisposizione – da parte dei fornitori di servizi di intermediazione online – di termini e condizioni di fornitura dei servizi (i “T&C”), dei sistemi interni di gestione dei reclami e di mediazione, nonché per assicurare uniformità e coerenza nell’applicazione delle prescrizioni normative in vigore.

Nello specifico, i soggetti destinatari delle Linee Guida sono i seguenti:

  • fornitori di servizi di intermediazione online, persone fisiche o giuridiche che, anche se non stabilite o residenti nel territorio nazionale, forniscono, od offrono di fornire, servizi di intermediazione online, come definiti dal Regolamento P2B, agli utenti commerciali stabiliti o residenti in Italia;
  • motori di ricerca online che, anche se non stabiliti o residenti nel territorio nazionale, forniscono, od offrono di fornire, un servizio di ricerca online, come definito dal Regolamento P2B, in lingua italiana o agli utenti stabiliti o residenti in Italia.

Per la predisposizione dei T&C, i soggetti destinatari del Regolamento P2B saranno tenuti a consultare le Linee Guida e dovranno tenere in considerazione, inter alia, i seguenti profili:

  • reperibilità, vale a dire che gli utenti (anche solo potenziali) dovranno poter reperire facilmente i T&C applicabili;
  • comprensibilità, vale a dire che i fornitori dei servizi dovranno rendere disponibili agli utenti commerciali T&C redatti in un linguaggio chiaro e leggibile, nonché in lingua italiana, se i servizi vengono forniti in Italia;
  • completezza, con ciò intendendosi che i T&C dovranno consentire agli utenti commerciali di acquisire tutti gli elementi necessari ad assumere scelte informate e consapevoli, nonché ad ottenere un ragionevole grado di prevedibilità sugli aspetti più importanti della relazione contrattuale;
  • modalità e tempistiche per le modifiche dei T&C, ovvero i fornitori di servizi dovranno comunicare le modifiche unilaterali delle condizioni contrattuali con un preavviso di almeno 15 giorni, salvo che le modifiche siano necessarie per adempiere a un obbligo normativo o per far fronte a un pericolo imminente connesso alla difesa dei servizi, dei consumatori e/o degli utenti commerciali da frodi, malware, spam, violazioni dei dati o rischi di sicurezza informatica e/o salvo l’estensione del periodo di preavviso in funzione della complessità e dell’impatto della modifica sull’attività o sulla fruizione del servizio da parte degli utenti;
  • limitazione, sospensione e cessazione della fornitura dei servizi, vale a dire che i T&C dovranno indicare espressamente le ragioni che giustificano la facoltà dei fornitori di sospendere, cessare o limitare, in tutto o in parte, la fornitura dei servizi della piattaforma online;
  • politiche di accesso ai dati adottate dai fornitori e, in dettaglio, le condizioni di accesso tecnico e contrattuale da parte degli utenti commerciali ai dati personali o a altri dati, o a entrambi, forniti dagli utenti commerciali o dai consumatori per l’uso dei servizi di intermediazione online in questione o generati tramite la fornitura di tali servizi. In particolare, i T&C dovranno chiarire espressamente, ad esempio, la possibilità o meno di (i) accesso ai dati personali e/o ad altri dati da parte dei fornitori di servizi di intermediazione online e/o degli utenti commerciali, (ii) accesso ai dati personali e/o ad altri dati anche in forma aggregata da parte degli utenti commerciali, (iii) condivisione con terzi di tali dati personali o degli altri dati raccolti;
  • informativa in merito al “posizionamento” dei beni o servizi offerti mediante i servizi di intermediazione online (c.d. ranking online), così come definito dal Regolamento P2B. A tal riguardo, l’AGCOM si è riservata di individuare ulteriori indirizzi in materia nell’ambito di un apposito tavolo tecnico, anche mediante l’adozione di codici di condotta;
  • istituzione di un sistema interno di gestione dei reclami degli utenti commerciali, da parte dei fornitori di servizi;
  • meccanismi di mediazione per il raggiungimento di accordi tra fornitori e utenti commerciali per la risoluzione di eventuali controversie nell’ambito della fornitura dei servizi.

In data 19 maggio 2022, è stato pubblicato il documento con il quale l’AGCOM ha avviato la consultazione pubblica della durata di 30 giorni. Tale consultazione è volta ad acquisire osservazioni ed elementi d’informazione, da parte dei soggetti destinatari, in merito alla proposta di provvedimento concernente le Linee Guida: esse potrebbero, infatti, avere un notevole impatto sulla loro operatività.

Allo stato attuale, l’AGCOM non ha ancora pubblicato un documento definitivo, successivo alla consultazione pubblica.

I nuovi poteri sanzionatori

La Legge di Bilancio 2021 ha altresì stabilito che il presidio sanzionatorio, applicabile in caso di violazione di ordini o diffide impartiti dall'AGCOM in applicazione del Regolamento P2B, sia il medesimo previsto dalla legge del 31 luglio 1997 n. 249 per le violazioni in materia di posizioni dominanti.

Infine, la Legge di Bilancio 2021 all'art. 1, comma 517, ha esteso ai fornitori di servizi di intermediazione online e ai fornitori di motori di ricerca online che offrono servizi in Italia – anche se non stabiliti nel territorio nazionale – i seguenti obblighi e adempimenti:

  • obbligo d'iscrizione al Registro degli Operatori di Comunicazione (“ROC”);
  • pagamento del contributo annuale all'Autorità;
  • comunicazione dell'Informativa Economica di sistema (“IES”).

[1] Con il termine P2B si individuano i rapporti in essere che si stabiliscono in caso di vendite online, tra i fornitori di servizi di intermediazione online e i motori di ricerca online e gli utenti commerciali, nonché i titolari di siti web aziendali che vendono i loro prodotti e servizi ai consumatori finali, utilizzando l’intermediazione delle piattaforme stesse.

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