Procedura di infrazione avviata dalla Commissione europea nei confronti anche dell’Italia per il mancato recepimento, ad oggi, della Direttiva (UE) 2018/1808 sui servizi di media audiovisivi e della Direttiva (UE) 2018/1972 che istituisce il codice europeo delle comunicazioni elettroniche

29 Settembre 2021

In data 23 settembre 2021, la Commissione europea (la “Commissione”) ha dato avvio alle azioni legali, consentite dal diritto dell’unione europea, volte ad esortare 19 Stati membri che, ad oggi, ancora, non hanno dato attuazione alla normativa dell’UE in ambito digitale, dei media audiovisivi e delle telecomunicazioni, con particolare riferimento alla Direttiva (UE) 2018/1808 sui servizi di media audiovisivi (“Direttiva Media”) e della Direttiva (UE) 2018/1972 che istituisce il codice europeo delle comunicazioni elettroniche (“Direttiva Comunicazioni Elettroniche”).

Gli Stati membri sono, infatti, tenuti a recepire nei rispettivi ordinamenti nazionali, senza ulteriore ritardo, la Direttiva Media e la Direttiva Comunicazioni Elettroniche e a informare la Commissione in merito a tale recepimento. Entrambe le direttive, approvate di comune accordo dagli Stati membri, sono essenziali per la transizione digitale dell'UE e avrebbero dovuto essere recepite entro la fine del 2020.

Infatti, il termine per il recepimento della Direttiva Media era il 19 settembre 2020, mentre il termine per il recepimento della Direttiva Comunicazioni Elettroniche era il 21 dicembre 2020.

Sancita dai trattati dell'UE, la procedura di infrazione consente alla Commissione di avviare un'azione legale nei confronti degli Stati membri che non garantiscono il recepimento tempestivo e accurato delle direttive nell'ordinamento nazionale.

La Commissione aveva già avviato procedure di infrazione nei confronti di diversi Stati membri, tra cui l’Italia, relativamente ad entrambe le direttive, per non aver notificato il pieno recepimento delle stesse. Nei confronti degli stati che, successivamente all’avvio della procedura, non hanno notificato le misure di recepimento, totale o parziale, adottate, la Commissione sta ora procedendo all’invio di pareri motivati invitandoli ad adottare e notificare le misure pertinenti.

Gli Stati membri interessati dispongono di 2 mesi per porre rimedio alla situazione e adottare misure nazionali di recepimento per tali atti legislativi dell'UE, trascorsi i quali la Commissione potrà decidere di deferire i casi alla Corte di giustizia dell'UE.

  1. La Direttiva (UE) 2018/1808 sui servizi di media audiovisivi

La Direttiva Media, adottata nel 2018 e volta a modificare la direttiva 2010/13/UE, mira a creare un quadro normativo adatto all'era digitale, che serva a plasmare un panorama audiovisivo più sicuro, equo e diversificato, al passo con gli sviluppi tecnologici.

Essa coordina la legislazione a livello dell'UE su tutti i media audiovisivi, comprese le emittenti televisive tradizionali e i servizi video on demand, e stabilisce misure di protezione essenziali per quanto riguarda i contenuti messi a disposizione sulle piattaforme per la condivisione di video.

In particolare, all’interno dell’UE, le disposizioni della Direttiva Media sono volte, inter alia, a:

  • creare condizioni di parità per i diversi tipi di servizi di media audiovisivi;
  • garantire l'indipendenza delle autorità nazionali di regolamentazione dei media;
  • preservare la diversità culturale, a titolo esemplificativo, imponendo ai servizi video on demand di includere nella loro offerta opere europee per almeno il 30%;
  • tutelare i bambini e i consumatori stabilendo norme per la protezione dei minori dai contenuti nocivi nel mondo online, anche nell'ambito dei servizi video on demand; e
  • contrastare l'odio razziale, religioso e di altro tipo, rafforzando le norme contro l'istigazione alla violenza o all'odio e la pubblica provocazione a commettere reati di terrorismo.

In Italia, la Direttiva Media è ad oggi ancora soggetta all’iter di recepimento (motivo per cui la Commissione ha avviato le azioni legali di cui sopra) attraverso l’adozione di uno schema di Decreto legislativo di recepimento – il quale è stato altresì soggetto a consultazione pubblica da parte del Ministero dello Sviluppo Economico finalizzata ad acquisire l’orientamento degli operatori economici e portatori di interessi sull’attuazione della Direttiva Media, tenutasi ad agosto 2021.

Lo schema di Decreto legislativo di recepimento è finalizzato ad un intervento di riordino del vigente Testo Unico dei Servizi di Media Audiovisivi e Radiofonici (il D.lgs 177/2005 e s.m.i. c.d. “TUSMAR”) il quale, a sua volta, aveva recepito la direttiva 2010/13/UE.

  1. La Direttiva (UE) 2018/1972 che istituisce il codice europeo delle comunicazioni elettroniche

La Direttiva Comunicazione Elettroniche introduce la più importante riforma del settore degli ultimi anni, dal momento che introduce sostanziali modifiche al quadro delineato dal precedente gruppo di direttive risalente al 2002-2003 e al 2009.

Il quadro normativo – in aggiunta ai tre obiettivi principali già fissati che consistono nella promozione della concorrenza, del mercato interno e degli interessi degli utenti finali – pone come prioritario il diritto alla connettività, a prezzi ragionevoli e con possibilità di scelta adeguata.

In particolare, all’interno dell’UE, le disposizioni della Direttiva Comunicazione Elettroniche sono volte, inter alia, a introdurre:

  • regole chiare e inclusive in materia di diritti degli utenti finali, prevedendo, a titolo esemplificativo, che in Europa si applichino le stesse norme volte a realizzare un mercato unico inclusivo;
  • un miglioramento della qualità dei servizi, potendo i consumatori beneficiare di connessioni più veloci e di una maggiore copertura. Il codice europeo delle comunicazioni elettroniche è volto, infatti, a promuovere la concorrenza per gli investimenti, in particolare nelle reti ad altissima capacità, comprese le reti 5G;
  • l'armonizzazione delle norme, in particolare attraverso il miglioramento della prevedibilità normativa, anche per quanto riguarda l'assegnazione dello spettro radio;
  • una migliore tutela dei consumatori e vantaggi per gli stessi, indipendentemente dal fatto che gli utenti finali comunichino attraverso servizi tradizionali (chiamate, SMS) o basati su app;
  • condizioni di parità di trattamento tra tutti gli operatori del settore dei servizi di telecomunicazione, siano essi tradizionali o basati su app.

I consumatori, in particolare, beneficerebbero di una protezione rafforzata grazie alle norme che (i) garantiscono la chiarezza delle informazioni contrattuali; (ii) assicurano la qualità del servizio; e (iii) facilitano il passaggio da un fornitore di rete ad un altro promuovendo prezzi al dettaglio più equi.

Inoltre, la Direttiva Comunicazione Elettroniche introduce norme a vantaggio anche degli operatori e dei fornitori, con particolare riferimento alle norme favorevoli agli investimenti che incentivano i coinvestimenti nelle reti ad altissima capacità e nelle reti per il solo mercato all'ingrosso, e norme che regolano la prevedibilità normativa e degli investimenti, anche nelle procedure di assegnazione dello spettro radio.

In Italia, il Governo sta lavorando alla predisposizione del testo del decreto legislativo, tenendo in considerazione i principi e i criteri direttivi introdotti nell’ambito del dibattito parlamentare e che il Governo dovrà rispettare nell’esercizio della delega. Tra gli altri, i principi stabiliscono di:

  • riordinare le disposizioni del codice delle comunicazioni elettroniche (D.lgs 259/2003) mediante l’adozione di un nuovo codice;
  • assegnare nuove competenze all’AGCOM e alle altre autorità indicate dalla direttiva, revisionando altresì l’apparato sanzionatorio amministrativo e penale;
  • prevedere oneri amministrativi proporzionati e definire un regime autorizzatorio nel rispetto del principio di proporzionalità;
  • assicurare il rispetto dei principi di concorrenza e di certezza dei tempi nelle procedure per l’assegnazione delle frequenze radiomobili;
  • introdurre misure di semplificazione per lo sviluppo della connettività e delle reti a banda ultralarga;
  • introdurre una nozione di servizio universale che rispecchi il progresso tecnologico, l’evoluzione del mercato e la domanda degli utenti;
  • prevedere misure per i soggetti esclusivamente nel mercato all’ingrosso (wholesale-only).

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